Art. 54 Misure in materia di trasporto pubblico di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l'applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri e' consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.