Art. 54 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  con
proprio decreto, da adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute,  puo'  integrare   o   modificare   le   «Linee   guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto
pubblico», di cui all'allegato 15,  nonche',  previo  accordo  con  i
soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione  per
il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del
trasporto e della logistica» di  settore  sottoscritto  il  20  marzo
2020, di cui all'allegato 14. 
  3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid  tested,  ferma
l'applicazione  fino  al  6  aprile  2021  della  disciplina  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con  una  o
piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile
individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri  e'
consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido  eseguito
prima dell'imbarco o a seguito  di  presentazione  di  certificazione
attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o
antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore
precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.