Art. 22 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1°  ottobre  2021.  Dalla
medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del  decreto
del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno  2022,
per le cessioni  di  beni  effettuate  nell'ambito  dei  rapporti  di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,  di
cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica,  n.  633
del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le  modalita'
indicate dal presente decreto, in formato elettronico  o  in  formato
cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui  al
periodo precedente le fatture sono  emesse  e  accettate  in  formato
elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
presente decreto.