Art. 22
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla
medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto
del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022,
per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di
cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633
del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le modalita'
indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato
cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al
periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato
elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
presente decreto.