Art. 22 Decorrenza 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le modalita' indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.