Art. 65
Misure urgenti per la cultura
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di
euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle
seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
b) il comma 2 e' abrogato;
((b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di cui ai medesimi commi nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i
relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a
ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al
Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche'
delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attivita'
di ripartizione. Al fine di favorire l'economicita', l'efficacia e
l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui al presente
articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure,
approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita' di
ripartizione, che consentono altresi' alla medesima Societa' la
verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate
e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare
la regolarita' dei dati rendicontati e puo' disporre il reintegro
degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di
eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i
beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di
cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni nonche'
l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della
cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».))
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
((0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la
Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere
fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via
permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a)
con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali
cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura
cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di
cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in
sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare
raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i
contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui
al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di
digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute
dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento
alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio
culturale»;))
a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22
aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi,
secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma
1.»;
b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: «d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.».
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((12,95 milioni)) di euro
per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati
si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((previa
intesa in sede di)) Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la
condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento attribuibile a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20
milioni di euro» sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220
milioni».
((10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))