((Art. 65 bis 
 
Fondo per il restauro  e  per  altri  interventi  conservativi  sugli
              immobili di interesse storico e artistico 
 
  1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito  il  Fondo  per  il  restauro  e   per   altri   interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti
alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,
che costituisce limite massimo di spesa. 
  2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e  alla  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  interesse  storico   e   artistico,   in
attuazione  dell'articolo  9  della   Costituzione   e   secondo   le
disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche  in  ragione  della  crisi  economica  determinata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  3. A valere sulle risorse  del  Fondo,  alle  persone  fisiche  che
detengono a qualsiasi titolo gli  immobili  di  cui  al  comma  1  e'
riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute  negli  anni
2021 e 2022 per la manutenzione, la  protezione  o  il  restauro  dei
predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti
a carico delle medesime persone fisiche, fino a  un  importo  massimo
complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito  d'imposta
spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato  nell'esercizio
di impresa. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo  e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dal  riconoscimento
dello stesso e non e' cumulabile con  qualsiasi  altro  contributo  o
finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma  3
possono, in luogo dell'utilizzo  diretto,  optare  per  la  cessione,
anche parziale, dello stesso  credito  ad  altri  soggetti,  compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
  6. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di gestione  e  di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'  le
procedure per l'accesso alle sue risorse,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente articolo. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))