Art. 67
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa
e investimenti pubblicitari
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita'
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto un
credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come
attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta e' concesso
entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto
di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini
dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere
presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e'
altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel caso in
cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto
indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)), da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per
la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al
riconoscimento ((del credito d'imposta di cui ai medesimi commi))
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalita'
ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo restando il suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il
noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di
dispositivi POS.».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
((9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per l'anno 2021 nella
misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite,
entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari
a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il
suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui
al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter,
quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i
necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo
periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' istituita una
commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo
Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La
commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le attivita' della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al
primo periodo».))
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al
comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il
beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non
partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere
finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1°
ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel
periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati.
((11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta mesi».))
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con
le risorse ((rivenienti dal comma 11. A tal fine)), la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato dell'importo, gia' trasferito al proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e' da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
((13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della
legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre
2021».))