Art. 29 
 
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori  misure  urgenti  per
                        l'attuazione del PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello
dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici
periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche
avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per
assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza
speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi
strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista
dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi
dirigenziali ad interim. 
  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per
ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026,  ((si  provvede  quanto  a
1.550.000 euro)) per l'anno 2021  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.-5.
          Omissis 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.».  
              - Si riporta il testo del  comma  354  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                «Art. 1 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato)  (legge  di  stabilita'
          2016). - 1.-353. Omissis 
                354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
          settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro  annui  da  iscrivere  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo. 
                Omissis.».