Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attivita'  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
  ((b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  la  Societa'  italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero  della  cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di  cui  ai  medesimi  commi  nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del  riparto  dei  compensi  con  i
relativi importi. 
  3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a
ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies  trasmettono  al
Ministero della cultura e alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE) il rendiconto  dettagliato  della  destinazione  delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche'
delle spese sostenute in quanto strettamente  connesse  all'attivita'
di ripartizione. Al fine di favorire  l'economicita',  l'efficacia  e
l'efficienza delle attivita'  di  ripartizione  di  cui  al  presente
articolo e di ridurne le spese  di  gestione,  la  Societa'  italiana
degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce  modelli  e  procedure,
approvati dal Ministero della cultura,  relativi  alle  attivita'  di
ripartizione, che  consentono  altresi'  alla  medesima  Societa'  la
verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate
e delle eventuali somme accantonate o comunque  non  distribuite.  La
Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)  puo'  procedere  a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione,  per  accertare
la regolarita' dei dati rendicontati e  puo'  disporre  il  reintegro
degli importi  detratti  a  copertura  di  spese  di  gestione  o  di
eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i
beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di
cui  al  presente  comma  determina  per  i   soggetti   inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni  nonche'
l'obbligo di restituzione degli importi  complessivi  ricevuti  dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE).  La  Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero  della
cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».)) 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: 
  a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate  presso  la
Cineteca nazionale possono essere considerate  rispettivamente  opere
fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in  via
permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
  b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a)
con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare  con  tali
cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della  cultura
cinematografica; 
  c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i  fini  di
cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni  in
sala  delle  opere  depositate  o  iniziative  dirette  a  realizzare
raccolte di opere o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche  di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza  possibilita'  per  gli  utenti  di  scaricare  i
contenuti; 
  d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative  di  cui
al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e  di
digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute
dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in  riferimento
alle opere depositate presso  di  essa,  e'  esclusa  dagli  obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della  legge  22
aprile 1941, n. 633, in quanto  istituto  di  tutela  del  patrimonio
culturale»;)) 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1.»; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: «d-bis)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.». 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((12,95 milioni)) di euro
per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati
si provvede con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ((previa
intesa in sede di)) Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2021.  Nel  caso  in  cui  ricorra  la
condizione  prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro» sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  «150  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «220
milioni». 
  ((10. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  89  (Fondo  emergenze  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 183 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 183  (Misure  urgenti  in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
          - 1. (Omissis). 
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 183 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 183  (Misure  urgenti  in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
          - 1.-2. (Omissis). 
                3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1  e  2  dell'articolo
          71-octies della legge 22 aprile 1941,  n.  633  (Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 71-octies. - 1. Il compenso di cui all'articolo
          71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio
          e' corrisposto  alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (SIAE), la quale provvede  a  ripartirlo  al  netto
          delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e  loro
          aventi causa e per il  restante  cinquanta  per  cento,  in
          parti uguali, tra produttori di fonogrammi  e  gli  artisti
          interpreti  o  esecutori,  anche  tramite  le  imprese  che
          svolgono attivita' di intermediazione dei diritti  connessi
          al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo
          2017, n. 35. 
                2. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 7,  del
          comma 1 dell'articolo 23 e  il  comma  1  dell'articolo  25
          della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
          e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7   (Tutela   e   fruizione   del   patrimonio
          cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale). - 1.-4.
          (Omissis). 
                5.  Con  decreto  del  Ministro,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore
          del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,  sono
          stabilite le modalita' applicative del  presente  articolo.
          Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: 
                  a) i  limiti  temporali  oltre  i  quali  le  opere
          depositate presso  la  Cineteca  nazionale  possono  essere
          considerate rispettivamente opere  fuori  commercio  oppure
          opere di pubblico interesse depositate  in  via  permanente
          con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
                  b) i criteri per definire scambi delle opere di cui
          alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e
          per  realizzare  con   tali   cineteche   raccolte,   anche
          congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
          c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale,  per  i
          fini di cui all'articolo 27,  lettere  da  a)  a  e),  puo'
          svolgere  proiezioni  in  sala  delle  opere  depositate  o
          iniziative dirette a  realizzare  raccolte  di  opere  o  a
          diffonderle su  piattaforme  telematiche  di  apprendimento
          (e-learning), anche a  pagamento,  con  idonee  limitazioni
          all'accesso  e  senza  possibilita'  per  gli   utenti   di
          scaricare i contenuti; 
              d)  i  criteri  di  ripartizione  dei  proventi   delle
          iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
          dei costi di restauro e  di  digitalizzazione  delle  opere
          utilizzate e delle altre  spese  sostenute  dalla  Cineteca
          nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento  alle
          opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli  obblighi
          inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di  tutela
          del patrimonio culturale.» 
                «Art. 23 (Contributi automatici per lo  sviluppo,  la
          produzione e la distribuzione delle opere  cinematografiche
          e audiovisive). - 1. Il Ministero, a valere sul  Fondo  per
          il cinema e l'audiovisivo,  concede  contributi  automatici
          alle imprese cinematografiche  e  audiovisive  al  fine  di
          concorrere,  nei  limiti   massimi   d'intensita'   d'aiuto
          previsti dalle disposizioni dell'Unione europea  e  secondo
          le  ulteriori  specifiche  contenute  nel  decreto  di  cui
          all'articolo  25,  allo   sviluppo,   alla   produzione   e
          distribuzione  in  Italia  e  all'estero  di  nuove   opere
          cinematografiche e audiovisive  di  nazionalita'  italiana.
          Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
          finalita' di cui al Titolo I, Capo IV,  Sezione  III  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori  del
          soggetto, agli  autori  della  sceneggiatura,  agli  autori
          della musica e ai  registi,  secondo  quanto  previsto  nel
          decreto di cui all'articolo 25, comma 1. 
                (Omissis).» 
                «Art. 25  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Con
          decreto del Ministro, da emanare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          acquisiti il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e il parere  del  Consiglio  superiore,
          sono  stabilite,  nei  limiti  delle  risorse  a  tal  fine
          disponibili, le modalita'  applicative  delle  disposizioni
          contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a
          quanto  gia'  previsto  nei   precedenti   articoli,   sono
          definiti: 
                  a) i  requisiti  minimi  che  devono  possedere  le
          imprese cinematografiche  e  audiovisive,  con  particolare
          riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria,
          per accedere ai contributi automatici; 
                  b) i criteri  di  assegnazione  dei  contributi,  i
          requisiti delle opere beneficiarie ed  eventuali  ulteriori
          specifiche e limitazioni, nonche'  le  eventuali  ulteriori
          categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera
          c); 
                  c) il termine  massimo  entro  cui  l'importo  puo'
          essere utilizzato; 
                  d) i casi di decadenza ovvero di revoca; 
                  d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei
          contributi  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,   secondo
          periodo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          marzo 1968, n. 337  (Disposizioni  sui  circhi  equestri  e
          sullo spettacolo viaggiante): 
                «Art. 1. - 1. Lo Stato riconosce la funzione  sociale
          dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto
          sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-quater  dell'articolo
          4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.
          8(Disposizioni urgenti in materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                «Art. 4 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1.-3-ter. (Omissis). 
                3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha  effetto
          l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  si  applicano,  per  il
          medesimo anno, l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  il
          diritto sulle pubbliche affissioni  nonche'  la  tassa  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente ai capi I e II del decreto  legislativo  15
          novembre   1993,   n.   507,   nonche'   il   canone    per
          l'installazione dei mezzi  pubblicitari  e  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente  agli  articoli  62  e   63   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  816  e  seguenti,
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1.-815. (Omissis). 
                816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
          fini di cui al presente comma e ai  commi  da  817  a  836,
          denominato  «  canone»,  e'  istituito  dai  comuni,  dalle
          province  e  dalle   citta'   metropolitane,   di   seguito
          denominati  «  enti»,   e   sostituisce:   la   tassa   per
          l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche,   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' e  il  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  il  canone  per  l'installazione   dei   mezzi
          pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e
          8, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  alle  strade  di
          pertinenza dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  e'
          comunque comprensivo di  qualunque  canone  ricognitorio  o
          concessorio previsto da norme di legge  e  dai  regolamenti
          comunali e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a
          prestazioni di servizi. 
                817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo  da
          assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
          dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
          ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
          la modifica delle tariffe. 
                818. Nelle aree comunali si comprendono i  tratti  di
          strada situati all'interno di centri abitati di comuni  con
          popolazione superiore a 10.000  abitanti,  individuabili  a
          norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                819. Il presupposto del canone e': 
                  a)  l'occupazione,  anche   abusiva,   delle   aree
          appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
          enti e degli  spazi  soprastanti  o  sottostanti  il  suolo
          pubblico; 
                  b) la diffusione di  messaggi  pubblicitari,  anche
          abusiva, mediante impianti installati su aree  appartenenti
          al demanio o al patrimonio  indisponibile  degli  enti,  su
          beni privati laddove siano visibili  da  luogo  pubblico  o
          aperto  al  pubblico  del   territorio   comunale,   ovvero
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato. 
                820.  L'applicazione  del  canone   dovuto   per   la
          diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b)
          del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto  per
          le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
                821.  Il  canone  e'  disciplinato  dagli  enti,  con
          regolamento  da   adottare   dal   consiglio   comunale   o
          provinciale,  ai  sensi  dell'articolo   52   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono  essere
          indicati: 
                  a) le procedure per il rilascio  delle  concessioni
          per l'occupazione di suolo pubblico e delle  autorizzazioni
          all'installazione degli impianti pubblicitari; 
                  b) l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti
          pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati  nell'ambito
          comunale,  nonche'  il  numero   massimo   degli   impianti
          autorizzabili  per  ciascuna  tipologia   o   la   relativa
          superficie; 
                  c) i  criteri  per  la  predisposizione  del  piano
          generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
          i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo
          al piano medesimo, se gia' adottato dal comune; 
                  d)  la  superficie  degli  impianti  destinati  dal
          comune al servizio delle pubbliche affissioni; 
                  e) la disciplina delle modalita'  di  dichiarazione
          per particolari fattispecie; 
                  f) le ulteriori esenzioni o  riduzioni  rispetto  a
          quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 
                  g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi
          pubblicitari  realizzate  abusivamente,  la  previsione  di
          un'indennita' pari al canone  maggiorato  fino  al  50  per
          cento,  considerando  permanenti  le   occupazioni   e   la
          diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
          o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come
          temporanee le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari effettuate dal trentesimo  giorno  antecedente
          la data del verbale di accertamento, redatto da  competente
          pubblico ufficiale; 
                  h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
          non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
          cui alla lettera g) del presente comma,  ne'  superiore  al
          doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite  degli
          articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                822.  Gli  enti  procedono   alla   rimozione   delle
          occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
          concessione o autorizzazione o  effettuati  in  difformita'
          dalle stesse o per  i  quali  non  sia  stato  eseguito  il
          pagamento  del  relativo  canone,   nonche'   all'immediata
          copertura della pubblicita' in tal modo effettuata,  previa
          redazione di processo verbale di constatazione  redatto  da
          competente pubblico ufficiale, con  oneri  derivanti  dalla
          rimozione a carico dei soggetti  che  hanno  effettuato  le
          occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per  conto  dei
          quali la pubblicita' e' stata effettuata. 
                823.   Il   canone    e'    dovuto    dal    titolare
          dell'autorizzazione  o   della   concessione   ovvero,   in
          mancanza, dal soggetto  che  effettua  l'occupazione  o  la
          diffusione dei messaggi pubblicitari  in  maniera  abusiva;
          per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
          solido il soggetto pubblicizzato. 
                824. Per le occupazioni di cui al comma 819,  lettera
          a), il canone e' determinato, in  base  alla  durata,  alla
          superficie, espressa in metri quadrati,  alla  tipologia  e
          alle finalita', alla zona occupata del territorio  comunale
          o provinciale  o  della  citta'  metropolitana  in  cui  e'
          effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere  maggiorato
          di eventuali effettivi e comprovati oneri  di  manutenzione
          in concreto derivanti  dall'occupazione  del  suolo  e  del
          sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
          carico dei  soggetti  che  effettuano  le  occupazioni.  La
          superficie dei passi carrabili si  determina  moltiplicando
          la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
          o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
          di un metro lineare convenzionale. Il  canone  relativo  ai
          passi  carrabili  puo'   essere   definitivamente   assolto
          mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una  somma
          pari a venti annualita'. 
                825. Per la diffusione di  messaggi  pubblicitari  di
          cui al comma 819, lettera b), il canone e'  determinato  in
          base alla superficie complessiva del  mezzo  pubblicitario,
          calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal  tipo  e
          dal numero dei  messaggi.  Per  la  pubblicita'  effettuata
          all'esterno di veicoli adibiti  a  uso  pubblico  o  a  uso
          privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune  che
          ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
          proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
          caso e' obbligato in solido al pagamento  il  soggetto  che
          utilizza il mezzo per diffondere  il  messaggio.  Non  sono
          soggette  al  canone  le  superfici  inferiori  a  trecento
          centimetri quadrati. 
                826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
          del comma 817, in base alla  quale  si  applica  il  canone
          relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso  in
          cui l'occupazione o la diffusione di messaggi  pubblicitari
          si protragga per l'intero anno solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai
          sensi del comma 817, in  base  alla  quale  si  applica  il
          canone relativo alle fattispecie di cui al comma  819,  nel
          caso in cui  l'occupazione  o  la  diffusione  di  messaggi
          pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
          solare e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                828. I comuni capoluogo  di  provincia  e  di  citta'
          metropolitane non possono  collocarsi  al  di  sotto  della
          classe di cui ai commi 826 e 827  riferita  ai  comuni  con
          popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000  abitanti.  Per
          le province  e  per  le  citta'  metropolitane  le  tariffe
          standard annua e  giornaliera  sono  pari  a  quelle  della
          classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. 
                829. Per le occupazioni  del  sottosuolo  la  tariffa
          standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
          occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
          di cui al primo periodo va applicata fino a  una  capacita'
          dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i  serbatoi
          di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al  primo
          periodo e' aumentata di un quarto per ogni  mille  litri  o
          frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
          cento sulla misura della capacita'. 
                830. E' soggetta al canone l'utilizzazione  di  spazi
          acquei  adibiti  ad  ormeggio  di  natanti  e  imbarcazioni
          compresi nei  canali  e  rivi  di  traffico  esclusivamente
          urbano in consegna ai comuni di Venezia e  di  Chioggia  ai
          sensi  del  regio  decreto  20  ottobre  1904,  n.  721,  e
          dell'articolo 517  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
          dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1.-2. (Omissis). 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 576 e 590 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                1.-575. (Omissis). 
                576. Al comma 357  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  le  parole:  «i  quali  compiono
          diciotto anni di  eta'  nel  2020»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel  2020
          e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di  euro  per
          l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di  220  milioni
          di euro per l'anno 2021». 
                577.-589. (Omissis). 
                590.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  possono
          accedere anche le fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
          gia' presentato  un  piano  di  risanamento  ai  sensi  del
          medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355  e
          356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale  fine  le
          fondazioni interessate possono  presentare,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un piano di risanamento  triennale  per  il  periodo
          2021-2023, predisposto secondo le disposizioni  di  cui  al
          citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del  2013  e  le
          linee  guida  adottate  per  la  redazione  dei  piani   di
          risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il  fondo
          di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma  6,  del
          decreto-legge n. 91 del 2013 e'  incrementato,  per  l'anno
          2021, di 40 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse
          si  applicano  le  disposizioni  del  comma  7  del  citato
          articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per  i  piani
          di cui al presente comma, ai fini della  definizione  delle
          misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1  del  citato
          articolo 11  del  decreto-legge  n.  91  del  2013,  si  fa
          riferimento rispettivamente al debito esistente  alla  data
          del 31 dicembre 2019 e alla dotazione  organica  in  essere
          alla data del 31 dicembre 2019. Le  fondazioni  di  cui  al
          presente  comma  sono  tenute  a  raggiungere  il  pareggio
          economico  in  ciascun  esercizio  e,   entro   l'esercizio
          finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario. Le fondazioni  per  le  quali  non  sia  stato
          presentato  o  non  sia  stato  approvato   un   piano   di
          risanamento nei termini  stabiliti  ovvero  non  sia  stato
          raggiunto il pareggio economico  in  ciascun  esercizio  e,
          entro   l'esercizio   2023,   il   tendenziale   equilibrio
          patrimoniale  e  finanziario  sono  poste  in  liquidazione
          coatta amministrativa. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.