Art. 65 Misure urgenti per la cultura 1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; b) il comma 2 e' abrogato; ((b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attivita' di cui ai medesimi commi nonche' l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi. 3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche' delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attivita' di ripartizione. Al fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita' di ripartizione, che consentono altresi' alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarita' dei dati rendicontati e puo' disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni nonche' l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».)) 5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i contenuti; d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;)) a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.»; b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.». 6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di ((12,95 milioni)) di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((previa intesa in sede di)) Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro» sono soppresse. 9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni». ((10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 183 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 183 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1.-2. (Omissis). 3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 e 2 dell'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge: «Art. 71-octies. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 2. (Abrogato).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 7, del comma 1 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale). - 1.-4. (Omissis). 5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo. Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i contenuti; d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale.» «Art. 23 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive). - 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1. (Omissis).» «Art. 25 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c); c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato; d) i casi di decadenza ovvero di revoca; d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante): «Art. 1. - 1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.». - Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): «Art. 4 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1.-3-ter. (Omissis). 3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 816 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1.-815. (Omissis). 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 819. Il presupposto del canone e': a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. 821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonche' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se gia' adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicita' e' stata effettuata. 823. Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. 824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in cui e' effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita' di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili puo' essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita'. 825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 828. I comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le citta' metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. 829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita' dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'. 830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 3 (Intese). - 1.-2. (Omissis). 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 576 e 590 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: 1.-575. (Omissis). 576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 220 milioni di euro per l'anno 2021». 577.-589. (Omissis). 590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano gia' presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. (Omissis).». - Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.