((Art. 65 bis 
 
Fondo per il restauro  e  per  altri  interventi  conservativi  sugli
              immobili di interesse storico e artistico 
 
  1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito  il  Fondo  per  il  restauro  e   per   altri   interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti
alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,
che costituisce limite massimo di spesa. 
  2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e  alla  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  interesse  storico   e   artistico,   in
attuazione  dell'articolo  9  della   Costituzione   e   secondo   le
disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche  in  ragione  della  crisi  economica  determinata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  3. A valere sulle risorse  del  Fondo,  alle  persone  fisiche  che
detengono a qualsiasi titolo gli  immobili  di  cui  al  comma  1  e'
riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute  negli  anni
2021 e 2022 per la manutenzione, la  protezione  o  il  restauro  dei
predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti
a carico delle medesime persone fisiche, fino a  un  importo  massimo
complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito  d'imposta
spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato  nell'esercizio
di impresa. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo  e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dal  riconoscimento
dello stesso e non e' cumulabile con  qualsiasi  altro  contributo  o
finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma  3
possono, in luogo dell'utilizzo  diretto,  optare  per  la  cessione,
anche parziale, dello stesso  credito  ad  altri  soggetti,  compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
  6. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di gestione  e  di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'  le
procedure per l'accesso alle sue risorse,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente articolo. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio  2002,  n.  137),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   9   della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17. - 1.  I  contribuenti  eseguono  versamenti
          unitari delle imposte, dei  contributi  dovuti  all'INPS  e
          delle altre somme a favore dello  Stato,  delle  regioni  e
          degli enti previdenziali, con eventuale  compensazione  dei
          crediti, dello stesso periodo, nei confronti  dei  medesimi
          soggetti, risultanti dalle dichiarazioni  e  dalle  denunce
          periodiche presentate successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto.  Tale  compensazione  deve
          essere effettuata entro  la  data  di  presentazione  della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917(Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                «Art. 15 (Detrazione per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                  a)  gli  interessi   passivi   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni  specie,  nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
                  b)  gli  interessi  passivi,   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  un  anno   dall'acquisto
          stesso,  per  un  importo  non  superiore  a  4.000   euro.
          L'acquisto della unita' immobiliare deve essere  effettuato
          nell'anno  precedente  o   successivo   alla   data   della
          stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
          suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto  e'
          estinto e ne viene  stipulato  uno  nuovo  di  importo  non
          superiore alla residua quota  di  capitale  da  rimborsare,
          maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di
          acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
          a condizione che entro tre  mesi  dall'acquisto  sia  stato
          notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza  o
          di sfratto per finita locazione e che  entro  un  anno  dal
          rilascio l'unita' immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il contribuente o  i  suoi  familiari  dimorano
          abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo  di
          imposta nel corso del quale e' variata la dimora  abituale;
          non  si  tiene  conto  delle   variazioni   dipendenti   da
          trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si  tiene  conto,
          altresi',   delle   variazioni   dipendenti   da   ricoveri
          permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel  caso
          l'immobile   acquistato   sia   oggetto   di   lavori    di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                  b-bis) dal 1°  gennaio  2007  i  compensi  comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
                  c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
          250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
          sostenute  per  l'acquisto  di  alimenti  a   fini   medici
          speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro  nazionale
          di cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
          destinati ai lattanti. Ai fini della  detrazione  la  spesa
          sanitaria relativa all'acquisto di medicinali  deve  essere
          certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
          specificazione della natura, qualita' e quantita' dei  beni
          e l'indicazione del codice  fiscale  del  destinatario.  Le
          spese riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,
          alla deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e
          per sussidi tecnici  e  informatici  rivolti  a  facilitare
          l'autosufficienza e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari
          per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Tra  i  mezzi
          necessari per la locomozione dei non vedenti sono  compresi
          i  cani  guida   e   gli   autoveicoli   rispondenti   alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                  c-bis) le spese veterinarie,  fino  all'importo  di
          euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro  129,11.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
                  c-ter)  le  spese  sostenute  per  i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi dellalegge 26 maggio 1970, n. 381; 
                  d) le spese funebri sostenute in  dipendenza  della
          morte di persone, per importo non superiore  a  euro  1.550
          per ciascuna di esse; 
                  e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
                  e-bis)  le  spese  per  la  frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
                  e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
          maggiorenni,   con   diagnosi   di    disturbo    specifico
          dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
          secondaria di secondo grado, per  l'acquisto  di  strumenti
          compensativi e di sussidi tecnici  e  informatici,  di  cui
          alla   legge   8   ottobre   2010,   n.   170,    necessari
          all'apprendimento,   nonche'   per   l'uso   di   strumenti
          compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
          assicurino ritmi graduali  di  apprendimento  delle  lingue
          straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
          il collegamento funzionale tra i sussidi  e  gli  strumenti
          acquistati  e  il  tipo  di   disturbo   dell'apprendimento
          diagnosticato; 
                  e-quater) le spese, per un importo non superiore  a
          1.000  euro,  sostenute   da   contribuenti   con   reddito
          complessivo non superiore a 36.000  euro  per  l'iscrizione
          annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
          18 anni a conservatori di musica,  a  istituzioni  di  alta
          formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   (AFAM)
          legalmente riconosciute ai sensi della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, a scuole  di  musica  iscritte  nei  registri
          regionali  nonche'  a  cori,  bande  e  scuole  di   musica
          riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
          e la pratica della musica; 
                  f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. A decorrere dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
          elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
          aventi per oggetto il rischio  di  morte  finalizzate  alla
          tutela delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,
          sentito l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private (ISVAP), sono  stabilite  le  caratteristiche  alle
          quali devono  rispondere  i  contratti  che  assicurano  il
          rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
          di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai  fini
          del predetto limite, anche dei premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
                  f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
          il rischio di eventi calamitosi stipulate  relativamente  a
          unita' immobiliari ad uso abitativo; 
                  g) le spese sostenute dai soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
                  h) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali e  ambientali  ,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
                  h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
                  i) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non superiore  al  2  per  cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
                  i-bis); 
                  i-ter) le erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta   non
          superiore  a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o
          ufficio postale ovvero secondo  altre  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
                  i-quater); 
                  i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
          a  210  euro,  sostenute   per   l'iscrizione   annuale   e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
                  i-sexies)  i  canoni  di  locazione  derivanti  dai
          contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive  modificazioni,
          i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
          atti di assegnazione in godimento  o  locazione,  stipulati
          con enti per il diritto allo studio,  universita',  collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa nello Stato in cui l'immobile  e'  situato,
          dagli  studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea  presso
          un'universita' ubicata nel territorio di uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  in  uno   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
                  i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate; 
                  i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
          per un importo non superiore a 8.000 euro, e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
                  i-sexies.2)  le   spese   di   cui   alla   lettera
          i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
          superiori alla meta' di quelli ivi indicati,  sostenute  da
          soggetti di eta' non inferiore a 35  anni  con  un  reddito
          complessivo non superiore  a  55.000  euro  all'atto  della
          stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
          titolari  di  diritti   di   proprieta'   su   immobili   a
          destinazione abitativa; 
                  i-septies) le spese, per un importo non superiore a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
                  i-octies) le erogazioni  liberali  a  favore  degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241; 
                  i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
          45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  i-decies) le spese sostenute per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
                1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al
          24 per cento, per  l'anno  2013,  e  al  26  per  cento,  a
          decorrere dall'anno 2014, per  le  erogazioni  liberali  in
          denaro, per importo non superiore a 30.000  euro  annui,  a
          favore  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie,  religiose  o
          laiche, gestite da fondazioni,  associazioni,  comitati  ed
          enti individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
          per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  (OCSE).  La
          detrazione e' consentita a condizione che il versamento  di
          tali  erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n.  241,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.