Art. 66 
 
             Disposizioni urgenti in tema di previdenza 
              e assistenza nel settore dello spettacolo 
 
  1.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno  dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far  valere  almeno
quaranta contributi  giornalieri  dal  1°  gennaio  dell'anno  solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso. 
  2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  le  parole  «cento
paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe». 
  3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro  a
tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182,» e le  parole  «lire  130.000»  sono  sostituite
dalle seguenti «euro 100». 
  ((4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e
le   malattie   professionali   presso   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
cultura, su proposta dell'INAIL, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'   di   attuazione
dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente  comma
e sono  individuati  i  soggetti  tenuti  al  versamento  del  premio
assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei  casi  in
cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei  premi  e
per la liquidazione  delle  prestazioni  indennitarie.  L'obbligo  di
assicurazione per i lavoratori autonomi  di  cui  al  presente  comma
decorre dal 1° gennaio 2022. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  personale  orchestrale  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, e' assicurato contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per  i  periodi
antecedenti alla predetta data di entrata  in  vigore,  nel  caso  di
evento occorso che comporti un indennizzo da parte  dell'INAIL,  sono
comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso,  i  premi
relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di
sanzioni e interessi. 
  5-ter. I giudizi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto  aventi  a  oggetto  le
questioni di cui al comma 5 sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione delle spese tra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.)) 
  6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
  «59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le  lavoratrici
e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
hanno  diritto  alle  tutele  previste  dal  presente   testo   unico
rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 
  2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,
ai fini  del  calcolo  dell'indennita'  di  cui  all'articolo  23  la
retribuzione  media  globale  giornaliera   corrisponde   all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del  reddito  percepito  in  relazione
alle attivita' lavorative nel settore  dello  spettacolo  nei  dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati,  o  comunque  retribuiti,  risultanti  nel  medesimo
periodo.». 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una  indennita'
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile  1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita'  e'  erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 
  8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai  lavoratori  di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; 
    b) non essere titolari di  trattamento  pensionistico  diretto  a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie; 
    c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) aver maturato, nel periodo che va  dal  1°  gennaio  dell'anno
solare precedente  la  conclusione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro
autonomo alla data di  presentazione  della  domanda  di  indennita',
almeno quindici giornate di contribuzione versata  o  accreditata  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
    e) avere un reddito  relativo  all'anno  solare  precedente  alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 
  9.  La  domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni  dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
  10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c),  devono  essere
mantenuti anche durante ((il percepimento)) dell'indennita'. 
  11. L'indennita'  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali risultante dai versamenti  contributivi  effettuati  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in  cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi. 
  12.  L'indennita',  rapportata  al  reddito  medio   mensile   come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro  nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  13. L'indennita'  e'  corrisposta  mensilmente  per  un  numero  di
giornate pari alla meta' delle giornate di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal ((1° gennaio)) dell'anno solare precedente la  conclusione
dell'ultimo rapporto ((di lavoro)) autonomo. Ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. L'indennita'  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa rapportata al  reddito  medio  mensile  come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione  pari  a  1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in  corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma  7,
e'  dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  al  2  per  cento,   che
confluisce  presso  la  Gestione  prestazioni   temporanee   di   cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  15. La prestazione e' incompatibile  con  le  altre  prestazioni  a
tutela della disoccupazione involontaria. 
  16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15  ((non))  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono
sostituite  dalle  seguenti  «45  contributi»  e   le   parole   «120
contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»; 
      2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «15-ter  Ai  soli   fini   dell'acquisizione   del   diritto   alla
corresponsione  dei  trattamenti  pensionistici,  per  i   lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
che non raggiungano il  requisito  dell'annualita'  di  contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e  che  abbiano
dichiarato per il medesimo anno una  retribuzione  globale  derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo ((superiore a quattro volte))  l'importo  del  trattamento
minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e'
accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri,  fino  a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione  richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  15-quater. Ogni giornata contributiva  versata  al  Fondo  pensione
lavoratori dello spettacolo  per  attivita'  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a  concorrenza  del  requisito   dell'annualita'   di   contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente  sono  tenuti  a
rilasciare al lavoratore, al termine  della  prestazione  lavorativa,
una  certificazione   attestante   l'ammontare   della   retribuzione
giornaliera corrisposta e dei  contributi  versati,  con  particolare
riguardo a quanto disposto dai commi 8  e  12.  In  caso  di  mancato
rilascio o di attestazione non veritiera,  il  datore  di  lavoro  e'
punito con la sanzione amministrativa non superiore  a  10.000  euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,  nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione  di  ogni
altra pertinente disposizione di legge.» 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera a),  le  parole  «120  contributi»  sono
sostituite dalle seguenti: «90 contributi»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per  le  prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
    a) ((attivita'  retribuite  di  insegnamento  o  di  formazione))
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche  o  da
queste organizzate; 
    b) attivita' remunerate di carattere promozionale  di  spettacoli
dal vivo, cinematografici,  televisivi  o  del  settore  audiovisivo,
nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o
privati  che  non  hanno   come   scopo   istituzionale   o   sociale
l'organizzazione e la  diffusione  di  spettacoli  ((o  di  attivita'
educative collegate)) allo spettacolo. 
  2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708; 
    c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  «((7.
Ai fini dell'accesso))  al  diritto  alle  prestazioni,  i  requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1420,  devono
riferirsi per almeno due terzi ad  effettive  prestazioni  lavorative
svolte nel settore dello spettacolo». 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021. 
  19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le  seguenti:  «sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega
per lo sport, nonche'»  e,  dopo  le  parole  «sono  adeguate»,  sono
inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,» 
    b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  «di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e
il Ministro della cultura». 
  20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3,  secondo  comma,
primo periodo del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato ((dal  comma  19))  del
presente articolo,  l'adeguamento  ivi  previsto  e'  disposto  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. All'onere derivante dal presente articolo,  ad  esclusione  dei
commi 3, 4 e 5, ((valutato)) in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021,
53,7 ((milioni)) di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024,  59,7  milioni  di
euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  63,2
milioni di euro per l'anno 2027, 65,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031,
si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e
2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026,  11,4  milioni  di
euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  11,9
milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030
e 12,3 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante  le
maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e,  per  il  restante
importo, ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio
          1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale  di
          previdenza  e  di  assistenza  per   i   lavoratori   dello
          spettacolo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13.  -  L'indennita'  giornaliera  che  compete
          all'iscritto in caso di malattia e' pari al 50% della media
          delle  ultime   quaranta   paghe   giornaliere   percepite.
          L'indennita'  non  puo'  superare  l'importo  di   L.   200
          giornaliere. Per la concessione dell'indennita' giornaliera
          e delle prestazioni  curative,  valgono,  fino  a  che  non
          saranno emanate le nuove  disposizioni  previste  dall'art.
          19, le norme  stabilite  con  il  contratto  collettivo  28
          agosto  1934,  pubblicate  sul  bollettino  ufficiale   del
          soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.». 
              - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 6  del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988,   n.   48
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6. - 1.-14. (Omissis). 
                15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  i  contributi  per  le
          prestazioni  del  Servizio   sanitario   nazionale   ed   i
          contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di
          malattia e maternita' sono calcolati su un importo  massimo
          della retribuzione giornaliera pari a euro 100. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
                «Art. 49 (Classificazione dei  datori  di  lavoro  ai
          fini   previdenziali   ed   assistenziali).   -    1.    La
          classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto
          ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed
          e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: 
                  a)   settore   industria,   per    le    attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione dell'energia, gas  ed  acqua;  dell'edilizia;
          dei   trasporti   e   comunicazioni;    delle    lavanderie
          industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per  le
          relative attivita' ausiliarie; 
                  b) settore artigianato, per  le  attivita'  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
                  c) settore agricoltura, per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della
          legge 20 novembre 1986, n. 778; 
                  d)   settore   terziario,   per    le    attivita':
          commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per le attivita' professionali ed artistiche;  nonche'  per
          le relative attivita' ausiliarie; 
                  e)  credito,  assicurazione  e  tributi,   per   le
          attivita':   bancarie   e   di    credito;    assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 
                2. I datori di  lavoro  che  svolgono  attivita'  non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore «attivita' varie»; qualora non abbiano finalita' di
          lucro sono esonerati, a domanda, dalla  contribuzione  alla
          Cassa unica assegni familiari, a condizione che  assicurino
          ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non  inferiori
          a quelli previsti dalla legge. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale sara'  stabilito  a  quale  dei  settori
          indicati nel precedente comma si  debbano  aggregare,  agli
          effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di  lavoro
          che  svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in   settori
          diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia'  in
          atto  nei   settori   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'agricoltura  o   derivanti   da   leggi   speciali   o
          conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del
          D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n.  367  (Disposizioni  per  la
          trasformazione degli enti che operano nel settore  musicale
          in fondazioni di diritto privato): 
                «Art.  1  (Trasformazione).  -   1.   Gli   enti   di
          prioritario interesse nazionale  che  operano  nel  settore
          musicale  devono  trasformarsi  in  fondazioni  di  diritto
          privato  secondo  le  disposizioni  previste  dal  presente
          decreto.». 
              - La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
          «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
          con sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni  in  materia  di
          pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e
          attivita'  culturali),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 30  aprile  1997,  n.  182  (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo  2,  commi  22  e  23,
          lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in  materia  di
          regime pensionistico  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
          iscritti all'ENPALS): 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito delle categorie di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n.  708  ,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che: 
                  a)  prestino   a   tempo   determinato,   attivita'
          artistica  o  tecnica,   direttamente   connessa   con   la
          produzione e la realizzazione di spettacoli; 
                  b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di
          fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); 
                  c) prestino attivita' a tempo indeterminato.». 
              - Il testo del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
          26(Disposizioni  urgenti   in   materia   di   reddito   di
          cittadinanza e di pensioni), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23. 
              - Il testo del citato articolo 24 della legge  9  marzo
          1989,  n.  88,  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'articolo 49. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dal  comma  15  e   seguenti
          dell'articolo 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
          aprile  1997,  n.  182(Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo 2, commi 22 e 23,  lettera  a),  della  L.  8
          agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
          i lavoratori dello spettacolo  iscritti  all'ENPALS),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Contributi). - 1.-14. (Omissis). 
                15. Ai soli fini dell'acquisizione del  diritto  alla
          corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
          appartenenti al gruppo di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), che possano far valere  annualmente  almeno  45
          contributi giornalieri effettivi  o  figurativi  versati  o
          accreditati nel Fondo,  e'  accreditato,  d'ufficio,  negli
          anni  in  cui  la  retribuzione   globale   percepita   dal
          lavoratore  non  superi   quattro   volte   l'importo   del
          trattamento minimo in  vigore  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  un   numero   massimo   di   45   contributi
          giornalieri,  fino   a   concorrenza   di   90   contributi
          giornalieri  annui   complessivi.   In   ogni   caso   tale
          accreditamento e' consentito per  un  numero  di  anni  non
          superiore a 10. 
                15-bis.  I  lavoratori  autonomi  di  cui  al  numero
          23-bis)  del  primo  comma  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio
          1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli
          obblighi contributivi di cui al presente articolo. 
                15-ter Ai soli  fini  dell'acquisizione  del  diritto
          alla corresponsione dei trattamenti  pensionistici,  per  i
          lavoratori appartenenti al gruppo di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera  a),  che  non  raggiungano  il  requisito
          dell'annualita' di contribuzione richiesto per  il  sorgere
          del diritto alle prestazioni e che abbiano  dichiarato  per
          il  medesimo  anno  una  retribuzione   globale   derivante
          dall'esercizio delle attivita' lavorative per le  quali  e'
          richiesta  l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione
          lavoratori  dello  spettacolo  superiore  a  quattro  volte
          l'importo  del  trattamento  minimo   annuale   in   vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria,  e'  accreditato,
          d'ufficio, un numero  di  contributi  giornalieri,  fino  a
          concorrenza del requisito dell'annualita' di  contribuzione
          richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
                15-quater. Ogni giornata contributiva  ver-  sata  al
          Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  per  attivita'
          dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,  riferite
          alla  categoria  attori   cinematografici   e   audiovisivi
          determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a
          concorrenza del requisito dell'annualita' di  contribuzione
          richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
                15-quinquies. Il datore di lavoro  o  il  committente
          sono tenuti a rilasciare al lavoratore,  al  termine  della
          prestazione  lavorativa,  una   certificazione   attestante
          l'ammontare della retribuzione  giornaliera  corrisposta  e
          dei contributi versati, con particolare riguardo  a  quanto
          disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di
          attestazione non veritiera, il datore di lavoro  e'  punito
          con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
          salvo che il fatto costituisca reato, e non puo'  accedere,
          nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o
          agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati,  fatta
          salva l'applicazione di ogni altra pertinente  disposizione
          di legge.» 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito delle categorie di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n.  708  ,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che: 
                  a)  prestino   a   tempo   determinato,   attivita'
          artistica  o  tecnica,   direttamente   connessa   con   la
          produzione e la realizzazione di spettacoli; 
                  b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di
          fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); 
                  c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 
                2. Per i lavoratori di cui al comma  1  il  requisito
          dell'annualita' di contribuzione richiesto per  il  sorgere
          del diritto alle prestazioni si considera  soddisfatto  con
          riferimento a: 
                  a)  90  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma 1; 
                  b) 260  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma 1; 
                  c) 312  contributi  giornalieri  per  i  lavoratori
          appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del  medesimo
          comma 1. 
                2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale
          e' dovuta al Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo
          anche per le prestazioni rese  da  lavoratori  appartenenti
          alle categorie professionali  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
                  a)  attivita'  retribuite  di  insegnamento  o   di
          formazione   svolte   in   enti   accreditati   presso   le
          amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; 
                  b) attivita' remunerate di  carattere  promozionale
          di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi  o  del
          settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati  o
          promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno  come
          scopo  istituzionale  o  sociale  l'organizzazione   e   la
          diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
          allo spettacolo 
                2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)
          del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti  di  cui
          all'articolo  6,   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
                3. Per la determinazione del  numero  complessivo  di
          giornate accreditate, per l'acquisizione del  diritto  alle
          prestazioni, nel caso di passaggio fra  i  diversi  gruppi,
          quelle   relative   al   gruppo   di    provenienza    sono
          riproporzionate  in  base  al  rapporto  esistente  tra   i
          rispettivi  requisiti  di   annualita'   di   contribuzione
          previsti per il diritto alle prestazioni. 
                4.  Ai  fini   del   diritto   alle   prestazioni   e
          dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli  assicurati
          sono considerati appartenenti alla  categoria,  tra  quelle
          indicate all'articolo 3 del decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  come
          modificato  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  e
          successive modificazioni e integrazioni, nella quale  hanno
          acquisito maggiore  anzianita'  contributiva.  Il  medesimo
          criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
          al comma 1. 
                5. L'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 3
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
          luglio  1947,  n.  708  (Disposizioni  concernenti   l'Ente
          nazionale di previdenza e di assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3. - 1. (Omissis). 
                2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  rispettivamente  il
          Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega  per  lo
          sport, nonche'  sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei
          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, su eventuale  proposta
          dell'ENPALS, che provvede  periodicamente  al  monitoraggio
          delle  figure  professionali  operanti  nel   campo   dello
          spettacolo e dello  sport,  sono  adeguate,  con  frequenza
          almeno quinquennale, le categorie dei  soggetti  assicurati
          di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro della  cultura,
          puo' essere, altresi', integrata  o  ridefinita,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
          1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi  dei  lavoratori
          dello spettacolo iscritti  all'ENPALS.  Dalle  disposizioni
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                (Omissis).».