Art. 66 Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo 1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. 2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe». 3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,» e le parole «lire 130.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 100». ((4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. 5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.)) 6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: «59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.». 7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita' per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita', almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante ((il percepimento)) dell'indennita'. 11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. 12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal ((1° gennaio)) dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto ((di lavoro)) autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria. 16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 ((non)) concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «45 contributi» e le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»; 2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti: «15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ((superiore a quattro volte)) l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e' accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.» b) all'articolo 2: 1) al comma 2, lettera a), le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti: «90 contributi»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: a) ((attivita' retribuite di insegnamento o di formazione)) svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; b) attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli ((o di attivita' educative collegate)) allo spettacolo. 2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708; c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «((7. Ai fini dell'accesso)) al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo». 18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021. 19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonche'» e, dopo le parole «sono adeguate», sono inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,» b) al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e il Ministro della cultura». 20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato ((dal comma 19)) del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto e' disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, ((valutato)) in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 ((milioni)) di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come modificato dalla presente legge: «Art. 13. - L'indennita' giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia e' pari al 50% della media delle ultime quaranta paghe giornaliere percepite. L'indennita' non puo' superare l'importo di L. 200 giornaliere. Per la concessione dell'indennita' giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicate sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.». - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), come modificato dalla presente legge: «Art. 6. - 1.-14. (Omissis). 15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di malattia e maternita' sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. - Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): «Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore «attivita' varie»; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato): «Art. 1 (Trasformazione). - 1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.». - La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS): «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). - 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che: a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); c) prestino attivita' a tempo indeterminato.». - Il testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23. - Il testo del citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 49. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. - Si riporta il testo dal comma 15 e seguenti dell'articolo 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182(Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Contributi). - 1.-14. (Omissis). 15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento e' consentito per un numero di anni non superiore a 10. 15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo. 15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e' accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 15-quater. Ogni giornata contributiva ver- sata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.» «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). - 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che: a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a: a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1. 2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; b) attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate allo spettacolo 2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. 4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1. 5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonche' sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Omissis).».