Art. 67 
 
        Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa 
                     e investimenti pubblicitari 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione  del
COVID-19,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative,  accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la  capillarita'
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita  di  giornali,  e'  riconosciuto  un
credito  d'imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi  inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita,  come
attestata ai sensi del comma 2.  Il  credito  d'imposta  e'  concesso
entro  il  limite  di  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa, previa istanza  diretta  al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma  3.  L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1  si  considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete  di  vendita  del  prezzo  di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali  spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  35,  commi  1,  lettera  a),  e  3,  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il  visto
di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni  fiscali,  ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70.  Esso  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.   Ai   fini
dell'utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24  deve  essere
presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite  i   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo  modello  F24  e'
altresi'  scartato  qualora   l'ammontare   del   credito   d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel  caso  in
cui la documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ((di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)), da  emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a  60  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni  di  euro  per  l'anno  2021.   Le   risorse   destinate   al
riconoscimento ((del credito d'imposta di  cui  ai  medesimi  commi))
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali  quotidiani  e  di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta  sul  valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione  al  numero  delle
copie consegnate o spedite, diminuito  a  titolo  di  forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi. 
  8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalita'
ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo restando  il  suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito  d'imposta  puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per  l'acquisto  o  il
noleggio di registratori di cassa  o  registratori  telematici  e  di
dispositivi POS.». 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  ((9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese  editrici  di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e'  riconosciuto  anche  per  l'anno  2021  nella
misura del 10 per cento delle  spese  sostenute  nell'anno  2020  per
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate  edite,
entro  il  limite  di  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce  limite  massimo  di  spesa.  Si  applicano,  in   quanto
compatibili,  le   disposizioni   del   citato   articolo   188   del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77 del 2020. 
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari
a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette  finalita'  il
suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta  di  cui
al citato comma 9-bis sono iscritte  nel  pertinente  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
sono trasferite nella contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle
entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  9-quater.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   9-bis   e   9-ter,
quantificati in 30 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i
necessari approfondimenti sulle misure di riforma  di  cui  al  primo
periodo,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e'  istituita   una
commissione  tecnica  composta   da   rappresentanti   del   medesimo
Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e  dell'INPGI.  La
commissione conclude i propri lavori entro il  20  ottobre  2021.  Ai
componenti  della  commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Le attivita' della commissione sono svolte  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Fino  alla  data  indicata  al
primo periodo».)) 
  10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente:  «1-quater.  Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati,  nella  misura  unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni
caso nei limiti dei regolamenti  dell'Unione  europea  richiamati  al
comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
beneficio e' concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli
investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalita'  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» 
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati. 
  ((11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta mesi».)) 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15  milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di  euro  con
le risorse ((rivenienti dal comma 11. A tal fine)), la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  versamento  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato  dell'importo,  gia'  trasferito  al   proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  che  resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13. A decorrere dall'anno 2023,  per  la  concessione  del  credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri  derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione  d'anno,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 30 milioni  di  euro  alla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di  euro  alla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  ((13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della
legge 22 aprile 2021, n. 53, e  comunque  non  oltre  il  30  ottobre
2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  Dell'Unione  europea,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante il testo unico delle imposte sui redditi: 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241  recante:»  Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
                «Art.  35  (Responsabili  dei  centri).   -   1.   Il
          responsabile dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b)  e
          c), su richiesta del contribuente: 
                  a) rilascia un visto di conformita' dei dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
                  b)  assevera  che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea. 
                2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere  d),  e)  e  f):  a)  rilascia,  su  richiesta  del
          contribuente,  un  visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni unificate alla  relativa  documentazione;  b)
          rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera  c)
          del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei  dati
          esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
                3. I soggetti indicati alle  lettere  a)  e  b),  del
          comma 3  dell'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   abilitati   alla
          trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
          richiesta dei  contribuenti,  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione di cui ai commi 1  e  2,  lettera  a),  del
          presente Art.  relativamente  alle  dichiarazioni  da  loro
          predisposte.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
          civile: 
                «Art. 2409-bis (Revisione legale  dei  conti).  -  La
          revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata  da
          un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
          legale iscritti nell'apposito registro. 
                Lo statuto delle societa' che non siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2  dell'articolo  2
          della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del  Fondo
          per  il  pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale): 
                «Art. 2 (Deleghe  al  Governo  per  la  ridefinizione
          della disciplina  del  sostegno  pubblico  per  il  settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1.  Per
          garantire maggiori coerenza, trasparenza  ed  efficacia  al
          sostegno pubblico all'editoria, il Governo e'  delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
          ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi
          diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la
          previsione di misure  per  il  sostegno  agli  investimenti
          delle  imprese  editrici  e  dell'emittenza  radiofonica  e
          televisiva locale, l'innovazione del sistema  distributivo,
          il  finanziamento  di   progetti   innovativi   nel   campo
          dell'editoria presentati da imprese di nuova  costituzione,
          nonche' la previsione di misure a sostegno di  processi  di
          ristrutturazione  e  di  riorganizzazione   delle   imprese
          editrici gia' costituite. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) con riferimento ai destinatari  dei  contributi,
          parziale  ridefinizione  della  platea   dei   beneficiari,
          ammettendo al finanziamento le  imprese  editrici  che,  in
          ambito  commerciale,  esercitano  unicamente   un'attivita'
          informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
          costituite: 
                    1) come cooperative giornalistiche,  individuando
          per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e
          alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
                    2) come enti senza  fini  di  lucro  ovvero  come
          imprese editrici di quotidiani e periodici il cui  capitale
          sia interamente detenuto da tali enti; 
                    3) per un periodo di cinque anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  come  imprese
          editrici di quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  sia
          detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni
          o enti senza fini di lucro; 
                  b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'
          di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti  di
          accesso,  sia  ai  meccanismi  di  calcolo  dei  contributi
          stessi: 
                    1)  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e
          periodici espressione delle minoranze linguistiche; 
                    2)  per  le  imprese  e  gli  enti  che   editano
          periodici per non vedenti e per  ipovedenti,  prodotti  con
          caratteri  tipografici  normali  o   braille,   su   nastro
          magnetico   o   su   supporti   informatici,   in    misura
          proporzionale alla diffusione  e  al  numero  delle  uscite
          delle relative testate; 
                    3)  per  le  associazioni  dei   consumatori,   a
          condizione che  risultino  iscritte  nell'elenco  istituito
          dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                    4) per le imprese editrici  di  quotidiani  e  di
          periodici italiani  in  lingua  italiana  editi  e  diffusi
          all'estero o editi  in  Italia  e  diffusi  prevalentemente
          all'estero; 
                  c) esclusione dai contributi: 
                    1) degli organi di informazione dei partiti,  dei
          movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
          a   carattere   tecnico,   aziendale,    professionale    o
          scientifico; 
                    2) di tutte le imprese editrici di  quotidiani  e
          periodici  facenti  capo  a  gruppi  editoriali  quotati  o
          partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati; 
                  d) con riferimento ai  requisiti  per  accedere  ai
          contributi: 
                    1)  riduzione  a  due  anni  dell'anzianita'   di
          costituzione dell'impresa  editrice  e  di  edizione  della
          testata; 
                    2) regolare adempimento degli obblighi  derivanti
          dal rispetto e dall'applicazione del  contratto  collettivo
          di lavoro,  nazionale  o  territoriale,  stipulato  tra  le
          organizzazioni o le associazioni sindacali  dei  lavoratori
          dell'informazione   e   delle   telecomunicazioni   e    le
          associazioni    dei    relativi    datori    di     lavoro,
          comparativamente piu' rappresentative; 
                    3)  edizione  in  formato  digitale  dinamico   e
          multimediale della testata per  la  quale  si  richiede  il
          contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione
          su carta; 
                    4)  obbligo  per  l'impresa  di  dare   evidenza,
          nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
          ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
                    5)  obbligo  per  l'impresa  di  adottare  misure
          idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita'  lesiva
          dell'immagine e del corpo della donna; 
                  e)  con  riferimento  ai  criteri  di  calcolo  del
          contributo: 
                    1) graduazione del  contributo  in  funzione  del
          numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30
          per cento delle copie distribuite per  la  vendita  per  le
          testate locali e al 20 per cento  delle  copie  distribuite
          per la vendita per le testate  nazionali,  prevedendo  piu'
          scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso
          dei costi di produzione della testata e per copia venduta; 
                    2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
          trasformazione  digitale   dell'offerta   e   del   modello
          imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
          delle relative quote di rimborso, e previsione  di  criteri
          di  calcolo  specifici  per  le  testate  telematiche   che
          producano contenuti informativi  originali,  tenendo  conto
          del  numero   dei   giornalisti,   dell'aggiornamento   dei
          contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
                    3)   previsione   di   criteri    premiali    per
          l'assunzione a tempo indeterminato di  lavoratori  di  eta'
          inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di  percorsi
          di alternanza scuola-lavoro di cui al  decreto  legislativo
          15 aprile 2005,  n.  77,  e  per  azioni  di  formazione  e
          aggiornamento del personale; 
                    4) previsione di una riduzione per le imprese che
          superano, nei confronti del proprio personale,  dei  propri
          collaboratori   e   amministratori,   il   limite   massimo
          retributivo  di  cui  all'articolo   13,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
                    5) previsione di  limiti  massimi  al  contributo
          erogabile,  in  relazione  all'incidenza  percentuale   del
          contributo sul totale dei ricavi  dell'impresa  e  comunque
          nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi; 
                  f) previsione di requisiti di accesso e  di  regole
          di erogazione dei contributi diretti quanto piu'  possibile
          omogenei e uniformi per le  diverse  tipologie  di  imprese
          destinatarie; 
                  g) revisione  e  semplificazione  del  procedimento
          amministrativo per l'erogazione dei contributi  a  sostegno
          dell'editoria,   anche   con   riferimento   agli   apporti
          istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti  esterni  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  fini  dello
          snellimento  dell'istruttoria  e  della   possibilita'   di
          erogare i contributi con una tempistica piu'  efficace  per
          le imprese; 
                  h) introduzione di incentivi agli  investimenti  in
          innovazione  digitale  dinamica   e   multimediale,   anche
          attraverso la previsione  di  modalita'  volte  a  favorire
          investimenti strutturali in piattaforme digitali  avanzate,
          comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti; 
                  i)  assegnazione  di   finanziamenti   a   progetti
          innovativi  presentati  da  imprese   editrici   di   nuova
          costituzione, mediante bandi indetti annualmente; 
                  l) con riferimento alla rete di vendita: 
                    1)  attuazione  del   processo   di   progressiva
          liberalizzazione  della  vendita  di  prodotti  editoriali,
          favorendo l'adeguamento della rete alle mutate  condizioni,
          mitigando  gli   effetti   negativi   di   breve   termine,
          assicurando agli operatori  parita'  di  condizioni,  ferma
          restando l'applicazione  dell'articolo  9  della  legge  18
          giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare  la  reale
          possibilita'   di   fornitura   adeguata   alle    esigenze
          dell'utenza del territorio e  con  divieto  di  sospensioni
          arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
          vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
          l'introduzione, tenuto conto della  sussistenza  di  motivi
          imperativi di interesse generale, di parametri  qualitativi
          per l'esercizio dell'attivita', nonche' di  una  disciplina
          della distribuzione territoriale  dei  prodotti  editoriali
          volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso  alle
          forniture,  senza  il  loro  condizionamento  a  servizi  o
          prestazioni aggiuntive; 
                    2) promozione, di concerto con le regioni, di  un
          regime di piena liberalizzazione degli  orari  di  apertura
          dei  punti  di  vendita  e  rimozione  degli  ostacoli  che
          limitano  la  possibilita'  di  ampliare  l'assortimento  e
          l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo  di
          accrescerne le fonti di  ricavo  potenziale,  nel  rispetto
          delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di
          esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione
          di gettito erariale; 
                    3) promozione di sinergie strategiche tra i punti
          di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo
          di nuove formule imprenditoriali e commerciali; 
                    4) completamento in maniera condivisa e  unitaria
          dell'informatizzazione  delle   strutture,   al   fine   di
          connettere i punti di vendita e  di  costituire  una  nuova
          rete integrata capillare nel territorio; 
                  m) con riferimento ai canali di vendita telematici,
          previsione che escluda la discriminazione on line/off  line
          in materia di  prodotti  editoriali  vendibili  nonche'  la
          limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
          di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali  e
          modalita' di pagamento; 
                  n)  incentivazione   fiscale   degli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
          sulle   emittenti   televisive   e   radiofoniche   locali,
          analogiche  o   digitali,   riconoscendo   un   particolare
          beneficio agli inserzionisti  di  micro,  piccola  o  media
          dimensione e alle start up innovative. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.   70
          (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
          imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,
          n. 198), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  maggio
          2017, n. 123. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  recante  norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni: 
                «Art. 17. - 1.  I  contribuenti  eseguono  versamenti
          unitari delle imposte, dei  contributi  dovuti  all'INPS  e
          delle altre somme a favore dello  Stato,  delle  regioni  e
          degli enti previdenziali, con eventuale  compensazione  dei
          crediti, dello stesso periodo, nei confronti  dei  medesimi
          soggetti, risultanti dalle dichiarazioni  e  dalle  denunce
          periodiche presentate successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto.  Tale  compensazione  deve
          essere effettuata entro  la  data  di  presentazione  della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; (24) 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                [2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma 2 i crediti ed  i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono della procedura di compensazione  della  predetta
          imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.
          Comma aggiunto] 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  25  marzo  2010,   n.40,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          "caroselli" e "cartiere"). - 1.-5. (Omissis). 
                6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione   per   le   compensazioni   esercitate    dai
          contribuenti  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici
          tributo appositamente istituiti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
          all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
          liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
          nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
          informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
          la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
          acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
          nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
          campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
                2. Nel Fondo confluiscono: 
                  a) le risorse statali destinate alle diverse  forme
          di sostegno  all'editoria  quotidiana  e  periodica,  anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
                  b)  le  risorse  statali  destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
                  c) una quota, fino ad un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge; 
                  d) le somme derivanti dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                    1)  concessionari  della  raccolta  pubblicitaria
          sulla  stampa  quotidiana  e  periodica  e  sui  mezzi   di
          comunicazione radiotelevisivi e digitali; 
                    2)     societa'     operanti     nel      settore
          dell'informazione  e  della  comunicazione   che   svolgano
          raccolta pubblicitaria diretta, in tale  caso  calcolandosi
          il   reddito   complessivo   con   riguardo   alla    parte
          proporzionalmente  corrispondente,  rispetto  all'ammontare
          dei ricavi totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi
          derivanti da tale attivita'; 
                    3) altri soggetti che esercitino  l'attivita'  di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
                3. Le somme di cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinate al Fondo. 
                4.  Il  Fondo  e'  annualmente   ripartito   tra   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo  economico,  per  gli  interventi  di   rispettiva
          competenza, sulla base dei criteri  stabiliti  con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Le somme  non  impegnate  in
          ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le
          risorse di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  2  sono
          comunque  ripartite  al   50   per   cento   tra   le   due
          amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
          cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
          delle proporzioni esistenti tra  le  risorse  destinate  al
          sostegno dell'editoria  quotidiana  e  periodica  e  quelle
          destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a  livello
          locale. Il decreto di cui al primo periodo  puo'  prevedere
          che una determinata percentuale del Fondo sia destinata  al
          finanziamento   di   progetti   comuni   che    incentivino
          l'innovazione   dell'offerta    informativa    nel    campo
          dell'informazione   digitale    attuando    obiettivi    di
          convergenza multimediale. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   di   tali
          finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale il decreto puo' comunque essere  adottato.
          Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente il testo alle Camere con le sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
          osservazioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il   decreto   puo'
          comunque essere adottato. 
                5. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
                «Art.  74  (Disposizioni   relative   a   particolari
          settori). - 1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo
          e secondo l'imposta e' dovuta: 
                  a) per il commercio di sali e tabacchi importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          Monopoli,  dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico (714); 
                  b) per il commercio dei  fiammiferi,  limitatamente
          alle  cessioni  successive  alle  consegne  effettuate   al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica nei confronti del soggetto che  effettua  la  prima
          immissione  al  consumo  di   fiammiferi   di   provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs.
          17 aprile 1948, n. 525 (715); 
                  c) per il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo  di  vendita
          al pubblico, in relazione al numero  delle  copie  vendute.
          L'imposta puo' applicarsi  in  relazione  al  numero  delle
          copie  consegnate  o  spedite,  diminuito   a   titolo   di
          forfetizzazione della resa del 70 per cento per i  libri  e
          dell'80 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
          esclusi quelli pornografici e quelli  ceduti  unitamente  a
          beni diversi dai supporti  integrativi.  Per  periodici  si
          intendono   i   prodotti   editoriali    registrati    come
          pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.  47,
          e successive modificazioni.  Per  supporti  integrativi  si
          intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli  altri
          supporti sonori, videomagnetici o  digitali  ceduti,  anche
          gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per
          le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',  ivi
          inclusi i dizionari,  e  ai  libri  fruibili  dai  disabili
          visivi, a condizione che i beni unitamente  ceduti  abbiano
          prezzo indistinto e che, per il loro contenuto,  non  siano
          commercializzabili  separatamente.  Qualora  non  ricorrano
          tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente  si  applica
          il sesto periodo. La disposizione di cui al  primo  periodo
          della presente lettera c) si applica anche  se  i  giornali
          quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a
          beni  diversi  dai   supporti   integrativi,   con   prezzo
          indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo  del
          bene  ceduto,  anche  gratuitamente,  congiuntamente   alla
          pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento  del
          prezzo dell'intera confezione; in ogni caso,  l'imposta  si
          applica con l'aliquota  di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I
          soggetti  che  esercitano  l'opzione  per  avvalersi  delle
          disposizioni  dellalegge  16   dicembre   1991,   n.   398,
          applicano,  per  le  cessioni   di   prodotti   editoriali,
          l'imposta in  relazione  al  numero  delle  copie  vendute,
          secondo le modalita' previste dalla predetta legge; 
                  d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti
          a disposizione del pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura  di
          codici   di   accesso,   per   fruire   dei   servizi    di
          telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,  dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato per la vendita  al  pubblico  in  relazione  alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite  il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni   si
          applicano ai soggetti non  residenti  che  provvedono  alla
          vendita  o  alla  distribuzione  dei  mezzi   tecnici   nel
          territorio   dello   Stato    tramite    proprie    stabili
          organizzazioni   nel   territorio   dello    Stato,    loro
          rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo  comma
          dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
          sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari,  agli
          altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono  alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi tecnici acquistati da  soggetti  non  residenti.  Per
          tutte le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti  dei
          soggetti che agiscono nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
          professioni,  anche  successive  alla  prima  cessione,   i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che  ha  assolto  l'imposta.  La  medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto  fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo   tecnico,
          predisposto direttamente o tramite terzi dal  soggetto  che
          realizza o commercializza gli stessi; 
                  e) per la vendita di documenti di viaggio  relativi
          ai trasporti pubblici urbani di persone o di  documenti  di
          sosta  relativi  ai  parcheggi  veicolari,   dall'esercente
          l'attivita' di trasporto  ovvero  l'attivita'  di  gestione
          dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo  di  vendita  al
          pubblico. A tal fine le operazioni di vendita  al  pubblico
          di documenti di  viaggio  relativi  ai  trasporti  pubblici
          urbani di persone o  di  documenti  di  sosta  relativi  ai
          parcheggi   veicolari   comprendono   le   prestazioni   di
          intermediazione  con  rappresentanza  ad   esse   relative,
          nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
          rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari; 
                  [e-bis)  per  la   distribuzione,   attraverso   le
          organizzazioni di categoria dei rivenditori dei  generi  di
          monopolio,  e  la  vendita  al  pubblico,   attraverso   le
          rivendite dei generi di monopolio,  dei  gettoni  e  schede
          telefoniche messi in commercio, sulla base  del  prezzo  di
          vendita al pubblico dalla SIP.». 
              - Si riporta il testo del  comma  609  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-608. (Omissis). 
                609.  Per  gli  anni  2021  e  2022,  agli  esercenti
          attivita'  commerciali  che  operano   esclusivamente   nel
          settore della vendita al dettaglio di giornali,  riviste  e
          periodici e alle imprese di distribuzione della stampa  che
          riforniscono di giornali quotidiani o  periodici  rivendite
          situate  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti  e  nei  comuni  con  un  solo  punto  vendita  e'
          riconosciuto il credito d'imposta di  cui  all'articolo  1,
          commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          alle condizioni e con le modalita' ivi previste per  l'anno
          2020, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022. Fermo restando il suddetto
          limite di spesa, per  gli  anni  2021  e  2022  il  credito
          d'imposta puo' essere  altresi'  parametrato  agli  importi
          spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa
          o  registratori  telematici  e  di  dispositivi  POS.  Alla
          copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente
          comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse
          del Fondo destinata agli  interventi  di  competenza  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  le  predette
          finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di  15  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Le  risorse
          destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al
          presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e sono trasferite nella  contabilita'  speciale  n.
          1778 «Agenzia delle entrate - fondi  di  bilancio»  per  le
          necessarie regolazioni contabili. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   188   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 188 (Credito  d'imposta  per  l'acquisto  della
          carta dei giornali). - 1. Per  l'anno  2020,  alle  imprese
          editrici di quotidiani e di periodici iscritte al  registro
          degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
          d'imposta pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
          stampa delle testate edite, entro il limite di  30  milioni
          di euro per l'anno 2020, che costituisce  tetto  di  spesa.
          Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 4, commi  182,  183,  184,
          185 e 186 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
          dicembre 2004, n. 318.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al
          presente comma non e' cumulabile con il contributo  diretto
          alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26  ottobre  2016,
          n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.  Si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere  finanziario
          si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
          Fondo e' incrementato di 30  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020. Le risorse destinate al  riconoscimento  del  credito
          d'imposta medesimo sono iscritte  nel  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
          n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per  le
          necessarie regolazioni contabili. 
                2. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  24
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  del  comma  31  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-30. (Omissis). 
                31. Al fine  di  consentire  la  piena  ed  effettiva
          attuazione delle misure di riforma  volte  al  riequilibrio
          della gestione  previdenziale  sostitutiva  dell'INPGI,  il
          termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, e'  prorogato  al  31  dicembre  2021.  Al  fine  di
          consentire i  necessari  approfondimenti  sulle  misure  di
          riforma di cui al primo periodo, presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione  e
          l'editoria e' istituita una commissione tecnica composta da
          rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, dell'INPS e  dell'INPGI.  La
          commissione conclude i propri lavori entro  il  20  ottobre
          2021. Le attivita'  della  commissione  sono  svolte  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          Fino alla data indicata al primo periodo  e'  sospesa,  con
          riferimento  alla  sola  gestione  sostitutiva  dell'INPGI,
          l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo  2
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.». 
              - Si  riporta  il  testo   dell'articolo   57-bis   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 57-bis  (Incentivi  fiscali  agli  investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi  e
          agli enti non commerciali che  effettuano  investimenti  in
          campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e  periodica
          anche on line e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche
          locali, analogiche o digitali, il cui valore superi  almeno
          dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
          stessi  mezzi  di  informazione  nell'anno  precedente,  e'
          attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          pari  al  75  per  cento  del  valore  incrementale   degli
          investimenti effettuati, elevato al 90 per cento  nel  caso
          di  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  start  up
          innovative,  nel  limite  massimo  complessivo   di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della  normativa
          europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno
          accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
          di  concessione  e  di   utilizzo   del   beneficio,   alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni  di  cui
          al presente articolo sono concesse ai sensi  e  nei  limiti
          del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2019,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  alle  stesse
          condizioni e ai medesimi soggetti  ivi  contemplati,  nella
          misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
          investimenti  effettuati,  nel  limite  massimo  di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso  nei  limiti
          dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma  1.
          Ai fini della concessione del credito d'imposta si  applica
          il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno
          2019, le comunicazioni per l'accesso al  credito  d'imposta
          di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
          presentate dal 1° al 31 ottobre. 
                1-ter.  Limitatamente  all'anno  2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del  50  per
          cento del valore degli investimenti effettuati, e  in  ogni
          caso  nei  limiti  dei  regolamenti   dell'Unione   europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  85
          milioni  di  euro,  che  costituisce  tetto  di  spesa.  Il
          beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro  per
          gli  investimenti  pubblicitari  effettuati  sui   giornali
          quotidiani e periodici, anche online, e nel  limite  di  35
          milioni  di  euro   per   gli   investimenti   pubblicitari
          effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
          e nazionali, analogiche o digitali, non  partecipate  dallo
          Stato. Alla copertura del  relativo  onere  finanziario  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Ai fini della concessione del credito  d'imposta
          si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
          disposizione, le norme recate dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
          2018, n. 90. Per l'anno 2020, la  comunicazione  telematica
          di cui all'articolo 5, comma 1,  del  predetto  decreto  e'
          presentata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  ed  il  30
          settembre del medesimo anno,  con  le  modalita'  stabilite
          nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
          trasmesse nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  31  marzo
          2020 restano comunque valide. Per le finalita'  di  cui  al
          presente comma, il Fondo per il pluralismo e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di  57,5
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                1-quater. Limitatamente agli anni  2021  e  2022,  il
          credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai
          medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del
          50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in
          ogni caso nei limiti dei  regolamenti  dell'Unione  europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90
          milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno
          degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite
          di 65 milioni di euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
          effettuati  sui  giornali  quotidiani  e  periodici,  anche
          online, e  nel  limite  di  25  milioni  di  euro  per  gli
          investimenti  pubblicitari   effettuati   sulle   emittenti
          televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche  o
          digitali, non partecipate dallo Stato. Alla  copertura  del
          relativo   onere   finanziario   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge 26  ottobre  2016,  n.  198.  La
          predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65  milioni
          di euro alla quota spettante alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota  spettante
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Ai  fini  della
          concessione del  credito  d'imposta  si  applicano,  per  i
          profili non derogati dalla presente disposizione, le  norme
          recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno
          2021, la comunicazione telematica di  cui  all'articolo  5,
          comma 1, del predetto decreto  e'  presentata  nel  periodo
          compreso tra il 1° ed il 30 settembre  del  medesimo  anno,
          con le modalita' stabilite  nello  stesso  articolo  5.  Le
          comunicazioni telematiche trasmesse  nel  periodo  compreso
          tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.  Per
          le finalita' di cui al presente  comma,  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge 26  ottobre  2016,  n.  198,  e'
          incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022. 
                2.  Per  favorire  la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
                3. Per la concessione del credito di imposta  di  cui
          al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro
          per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per gli anni successivi al 2018, alla  copertura
          degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
          al presente articolo si provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198,  nel   limite   complessivo,   che
          costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, della  citata  legge  n.  198  del
          2016, da emanare entro  il  termine  di  scadenza  previsto
          dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,
          n. 90, per l'invio delle  comunicazioni  per  l'accesso  al
          credito d'imposta. Le risorse destinate  al  riconoscimento
          del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  198  del
          2016, nell'ambito  della  quota  delle  risorse  del  Fondo
          destinata agli interventi di  competenza  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                4. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dei commi 612 e 613 dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre  2020  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-611. (Omissis). 
                612. - 613 (Abrogati). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  394  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-393. (Omissis). 
                394. In previsione di una  revisione  organica  della
          normativa a tutela del  pluralismo  dell'informazione,  che
          tenga  conto  anche  delle  nuove  modalita'  di  fruizione
          dell'informazione da parte dei cittadini, tutti  i  termini
          di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
          2018,  n.  145,  sono  differiti  di  sessanta  mesi.  Sono
          conseguentemente differite le  riduzioni  applicabili  alla
          contribuzione diretta, di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  4-bis
          del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  (Misure
          urgenti connesse con la proroga della  dichiarazione  dello
          stato di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il
          differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020  e
          per la continuita' operativa del sistema di allerta  COVID,
          nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739  del
          3  giugno  2020,  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riscossione esattoriale)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4-bis (Disposizioni in  materia  di  poteri  di
          istruttoria   dell'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni). - 1. In  considerazione  delle  difficolta'
          operative e gestionali derivanti  dall'emergenza  sanitaria
          in atto, in armonia con i principi  di  cui  alla  sentenza
          della  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea   del   3
          settembre 2020, nella causa C-719/ 18,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino all'entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di recepimento della direttiva (UE)  2018/1808,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  novembre
          2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile  2021,
          n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021, nel caso in
          cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati  delle
          comunicazioni  elettroniche  e  in  un   mercato   diverso,
          ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni  (SIC),
          anche attraverso partecipazioni  in  grado  di  determinare
          un'influenza  notevole  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice  civile,   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  e'  tenuta  ad  avviare  un'istruttoria,  da
          concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio
          del procedimento, volta  a  verificare  la  sussistenza  di
          effetti distorsivi  o  di  posizioni  comunque  lesive  del
          pluralismo, sulla base di criteri previamente  individuati,
          tenendo conto, fra  l'altro,  dei  ricavi,  delle  barriere
          all'ingresso nonche' del livello di concorrenza nei mercati
          coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui
          all'articolo 43, comma 5, del testo unico  dei  servizi  di
          media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui   al   decreto
          legislativo  31  luglio   2005,   n.   177,   per   inibire
          l'operazione o rimuoverne gli effetti. 
                (Omissis).».