((Art. 67 bis 
 
Credito d'imposta per il pagamento del  canone  patrimoniale  di  cui
  all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,
  n. 160 
  1. Per  l'anno  2021,  in  considerazione  degli  effetti  connessi
all'emergenza sanitaria da  COVID-19  e  al  fine  di  assicurare  la
ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle aree pubbliche
o aperte al pubblico  o  comunque  da  tali  luoghi  percepibile,  e'
concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20  milioni  di
euro, in favore dei  titolari  di  impianti  pubblicitari  privati  o
concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti  e
ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale,  anche
attraverso pannelli  luminosi  o  proiezioni  di  immagini,  comunque
diverse dalle insegne di esercizio, come definite  dall'articolo  47,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di  cui  al
primo periodo  e'  attribuito  in  misura  proporzionale  all'importo
dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di  canone
patrimoniale   di   concessione,   autorizzazione    o    esposizione
pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi  816  e  seguenti,  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  per  la  diffusione  di  messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' attuative delle disposizioni del comma 1 per  la  fruizione
del credito d'imposta e per assicurare  il  rispetto  del  limite  di
spesa previsto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni  e
dei  limiti  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
          codice della strada) : 
                «Art. 47 (Definizioni dei mezzi pubblicitari).  -  1.
          Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri
          alfanumerici, completata  eventualmente  da  simboli  e  da
          marchi, realizzata e supportata con materiali di  qualsiasi
          natura, installata  nella  sede  dell'attivita'  a  cui  si
          riferisce o nelle pertinenze accessorie alla  stessa.  Puo'
          essere  luminosa  sia  per  luce  propria  che   per   luce
          indiretta. 
                (Omissis).». 
              -  Il  citato  testo  dei   commi   816   e   seguenti,
          dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2019,   n.160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 65. 
              - Il citato testo del comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.