Art. 17 Regime giuridico Ai fini del presente provvedimento, ai sistemi di pagamento al dettaglio gestiti direttamente dalla Banca d'Italia, in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, non si applicano, l'art. 5 (efficacia dei controlli) comma 1 e l'art. 7 (accesso), nonche' l'art. 13 (obblighi informativi), l'art. 14 (modalita' di comunicazione) e l'art. 23 (provvedimenti in caso di violazione). Gli articoli 3 (obbligo di notifica di inizio e fine operativita'), 4 (assetto organizzativo), 9 (rischio d'impresa) e 12 (rischi di credito e di liquidita') si applicano in quanto compatibili. Gli obblighi informativi facenti capo alla Banca d'Italia come gestore sono assolti attraverso l'attivazione di canali informativi interni. I documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti: a) reportistica sugli incidenti di cui all'art. 5 comma 2 e dati statistici sull'operativita' secondo le specifiche di cui alla citata guida operativa; b) strategia di resilienza cibernetica con connesse procedure di implementazione di cui all'art. 5 comma 1; c) contratti di esternalizzazione di cui all'art. 6; d) regole di funzionamento del sistema; e) requisiti tecnici-operativi per l'immissione delle informazioni di pagamento nel sistema; f) contrattualistica relativa ai partecipanti; g) piano tariffario; h) livelli minimi di servizio (Service Level Agreement); i) elenco dei partecipanti e dei soggetti raggiungibili; j) documentazione relativa alla gestione dei rischi operativi di cui all'art. 11; k) eventuali progetti di manutenzione, sviluppo e ampliamento dell'offerta dei servizi; l) contrattualistica relativa a eventuali sistemi collegati.