Art. 17 
 
                          Regime giuridico 
 
  Ai fini del presente provvedimento,  ai  sistemi  di  pagamento  al
dettaglio gestiti direttamente dalla Banca  d'Italia,  in  regime  di
servizio pubblico e senza fine di lucro, non si applicano,  l'art.  5
(efficacia dei controlli) comma  1  e  l'art.  7  (accesso),  nonche'
l'art.  13  (obblighi   informativi),   l'art.   14   (modalita'   di
comunicazione) e l'art. 23 (provvedimenti in caso di violazione). Gli
articoli 3 (obbligo di notifica di inizio  e  fine  operativita'),  4
(assetto organizzativo),  9  (rischio  d'impresa)  e  12  (rischi  di
credito e di liquidita') si applicano in quanto compatibili. 
  Gli obblighi informativi facenti  capo  alla  Banca  d'Italia  come
gestore sono assolti attraverso l'attivazione di  canali  informativi
interni. I documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti: 
    a) reportistica sugli incidenti di cui all'art. 5 comma 2 e  dati
statistici sull'operativita' secondo le specifiche di cui alla citata
guida operativa; 
    b) strategia di resilienza cibernetica con connesse procedure  di
implementazione di cui all'art. 5 comma 1; 
    c) contratti di esternalizzazione di cui all'art. 6; 
    d) regole di funzionamento del sistema; 
    e)   requisiti   tecnici-operativi   per    l'immissione    delle
informazioni di pagamento nel sistema; 
    f) contrattualistica relativa ai partecipanti; 
    g) piano tariffario; 
    h) livelli minimi di servizio (Service Level Agreement); 
    i) elenco dei partecipanti e dei soggetti raggiungibili; 
    j) documentazione relativa alla gestione dei rischi operativi  di
cui all'art. 11; 
    k) eventuali progetti di  manutenzione,  sviluppo  e  ampliamento
dell'offerta dei servizi; 
    l) contrattualistica relativa a eventuali sistemi collegati.