Art. 16 
 
                           Risorse idriche 
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica  ((e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari)) e forestali»,  e  dopo  le  parole  «dei  costi
ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti:  «e
dell'inquinamento,  conformemente   al   ((principio   "chi   inquina
paga",))»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. ((Con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica,))  sono  definiti  i   criteri   per   incentivare   l'uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura,  e  per  sostenere  l'uso  del
((Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche
in  Agricoltura  (SIGRIAN) ))  per  usi  irrigui  collettivi   e   di
autoapprovvigionamento, ((sentite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano.))». 
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle
risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'
adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate
agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,
((corredati dei)) relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti  dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce
"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le
rimodulazioni.»; 
    b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono
sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli
interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico»  ((e   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori
dei comuni collocati in aree  interessate  da  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
6 ottobre 2017, n. 158»)). 
  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio  2021,  n.  108,  le  parole:  «  e  dei  piani   di   assetto
((idrologico. » sono)) sostituite ((dalle seguenti: « ,  dei  piani))
di assetto idrogeologico e della valutazione del  rischio  a  livello
nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n.  1313/2013/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  su  un
meccanismo unionale di protezione civile, nonche'  del  principio  di
non arrecare un danno significativo. » 
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, il primo periodo e' sostituto ((dai seguenti)): 
    «Gli  interventi  di  cui  al  comma  1073,  lettera   b),   sono
individuati con decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,
d'intesa con i Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  primo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164.  I  medesimi
interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.» 
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro». 
  6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del
relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i
corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di
espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a
conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati
sono in uno stato inferiore al buono ((o qualora siano previste o  si
renda necessario adottare misure finalizzate  al  raggiungimento,  al
mantenimento o al ripristino degli obiettivi di  qualita'  ambientale
del corpo idrico di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne  l'ulteriore  deterioramento,
anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto  dell'evoluzione
dei cambiamenti climatici.))