((Art. 16 ter 
 
Disposizioni  in  materia  di  contratti  di  fornitura  di   energia
  elettrica  per  clienti  vulnerabili,  in  condizioni  di  poverta'
  energetica e clienti domestici 
 
  1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n.  124,  per  la  cessazione  del  servizio  di
maggior tutela per i clienti domestici, in via  transitoria  e  nelle
more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione
del servizio di  vendita  a  tutele  graduali,  i  clienti  domestici
continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio  di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  18  giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro
della transizione ecologica. 
  2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  adotta,
ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge  4  agosto  2017,  n.
124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele
graduali per i clienti domestici, mediante procedure  competitive  da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica. 
  3. Qualora alla suddetta data di  cui  all'articolo  1,  comma  60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste  dall'articolo  11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei  clienti  vulnerabili  e  in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il  servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli  indirizzi  definiti  con  il  decreto  del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1  del  presente
articolo. 
  4. All'articolo 11, comma 2, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse. 
  5. Ai fini  dell'individuazione  dei  clienti  vulnerabili  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di  trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale al  Sistema  informativo  integrato  gestito  dalla  societa'
Acquirente unico Spa.))