Art. 17 
 
               Piano d'azione per la riqualificazione 
                           dei siti orfani 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della transizione  ecologica,  ((previa
intesa in sede di)) Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito  Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine  di  ridurre
l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,
conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le
definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2.  Identico.  3.
Le informazioni necessarie alla predisposizione  del  Piano  d'azione
sono fornite dalle singole regioni e province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   Ministero   della
transizione ecologica.