((Art. 17 bis 
 
            Disposizioni per la riperimetrazione dei siti 
                 contaminati di interesse nazionale 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti la regione  e  gli  enti
locali  interessati,   sono   effettuate   la   ricognizione   e   la
riperimetrazione dei siti  contaminati  attualmente  classificati  di
interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le  aree  e  i
territori che non soddisfano piu' i  requisiti  di  cui  all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))