Art. 18 
 
              ((Riduzione)) dei tempi del procedimento 
                di valutazione ambientale strategica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:)) 
      ((«3-bis. Qualora  l'autorita'  competente  stabilisca  di  non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente  parte  e,  tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e
negativi sull'ambiente»;)) 
    a) all'articolo 13 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti
ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e  seleziona»;  2)
al comma 2, la parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«comunicato dall'autorita' competente» e le parole  «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al  comma
5, la lettera f) e' abrogata; 
    b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    ((c) all'articolo 15:)) 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del
rapporto ambientale e degli esiti ((della consultazione»;)) 
      2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni». 
  ((1-bis. All'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Per  i
progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato  decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  il  Ministero   della   transizione
ecologica, con il supporto della Commissione di  cui  all'articolo  8
del medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  effettua  la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».))