Art. 18 ((Riduzione)) dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:)) ((«3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente»;)) a) all'articolo 13 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita' competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata; b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; ((c) all'articolo 15:)) 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti ((della consultazione»;)) 2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni». ((1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».))