((Art. 18 bis 
 
Modifiche alla disciplina concernente  il  Commissario  straordinario
  unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione  degli
  interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di  collettamento,
  fognatura e depurazione alle sentenze di condanna  della  Corte  di
  giustizia dell'Unione europea sul trattamento  delle  acque  reflue
  urbane 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione
degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al  comma
2,  oggetto  di  procedure  di  infrazione  europee,  gli  interventi
medesimi  sono  dichiarati  di  pubblica  utilita',  indifferibili  e
urgenti. 
    2-ter. In considerazione del carattere  di  eccezionalita'  e  di
estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario  unico
di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di  atti  di
assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'. 
    2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli
atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale  o
relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono
acquisiti con esito positivo.  Restano  ferme  le  responsabilita'  a
carico degli enti e delle amministrazioni che  non  hanno  fornito  i
pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al  citato  comma
2-ter. 
    2-quinquies.   Nei   procedimenti   espropriativi   avviati   dal
Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta'».))