Art. 19 
 
         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «  Per  la
gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico,  incentivate  e
installate precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  28  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  24  agosto  2010,  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio  2011,  e  5
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  e'  previsto  il  trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo  40,
comma  3,  del  presente  decreto.   In   alternativa,   i   soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in
base agli importi determinati  dal  Gestore  dei  servizi  energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i  citati
sistemi  collettivi.   I   soggetti   responsabili   degli   impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico 5  maggio  2011  e  5  luglio  2012  adeguano  la  garanzia
finanziaria  per  la  completa  gestione  a  fine  vita  dei   moduli
fotovoltaici  all'importo  della  trattenuta  stabilita  dal  GSE  in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;)) 
    b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione» ((e le parole:  «deliberazioni  e
disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti:
«istruzioni operative provvede»)); 
    c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
ammodernamento tecnologico (revamping)  degli  impianti  fotovoltaici
incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al  trattenimento
della garanzia finanziaria di  cui  all'articolo  40,  comma  3,  dei
moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in  cui
i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi  collettivi  riconosciuti.  Gli  importi
trattenuti sono restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti
solo dopo una puntuale verifica della documentazione che  attesti  la
avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli  fotovoltaici
sostituiti o dismessi.». 
  ((1-bis. Al fine di garantire la completa  razionalizzazione  delle
disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono
inserite le seguenti: «domestici e professionali non  incentivati»  e
le parole: «fatta salva la ripartizione degli  oneri  che  sia  stata
eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28» sono soppresse; 
    b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «  previsti  dai   decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « ovvero ai costi determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo  importo  per  tutti  i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le  parole:
« un nuovo  pannello  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nuovi
pannelli »; 
    c) al sesto periodo, le parole: « Entro un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  il  GSE  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  Il  GSE,  previa  approvazione   del
Ministero della transizione ecologica, »)).