((Art. 19 ter 
 
           Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti 
              effettuati con carte di debito e credito 
 
  1. All'articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «carte di debito e  carte  di  credito»
sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad
almeno una carta di debito e una carta di credito»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei  casi  di  mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi  importo,  effettuato  con
una carta di pagamento di cui al comma 4, da  parte  di  un  soggetto
obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei  confronti  del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento. Per  le  sanzioni  relative  alle  violazioni  di  cui  al
presente comma si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla
legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell'articolo  16  in
materia di pagamento in  misura  ridotta.  L'autorita'  competente  a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima  legge  n.
689 del 1981 e' il prefetto della  provincia  nella  quale  e'  stata
commessa  la  violazione.  All'accertamento  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del
1981».))