Art. 34 
 
          Registro ufficiale degli operatori professionali 
 
  1. Presso  il  Servizio  fitosanitario  centrale,  in  applicazione
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, e'  istituito  il
Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che  contiene
almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento. 
  2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  registrano  gli  operatori
professionali che rientrano nelle categorie di cui  all'articolo  65,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al
comma 1 e ne aggiornano  i  dati  mediante  nella  sezione  controlli
ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52. 
  3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del  Comitato
fitosanitario nazionale, puo' decidere che siano registrate ulteriori
categorie di coltivatori o operatori professionali e, se  necessario,
di non applicare l'esenzione di cui  all'articolo  65,  paragrafo  3,
lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o
operatori professionali  qualora  vi  sia  un  rischio  fitosanitario
connesso ad una qualsiasi delle loro  attivita'  relative  a  piante,
prodotti vegetali o altri oggetti. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.