Art. 34 Registro ufficiale degli operatori professionali 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, e' istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento. 2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, puo' decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attivita' relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
Note all'art. 34: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.