Art. 35 
 
                        Registrazione al RUOP 
 
  1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione  al  RUOP
di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo
quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel  cui  territorio
di competenza ha la propria sede legale,  indicando  tutti  i  Centri
aziendali e i campi di produzione ad essi  afferenti  utilizzati  per
svolgere le proprie attivita' in relazione a piante e prodotti  delle
piante. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sentito   il   Comitato
fitosanitario nazionale, definisce con  successivo  provvedimento,  i
contenuti, le modalita' e le  procedure  operative  per  il  deposito
della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1. 
  3. Il Servizio fitosanitario  regionale  competente,  esaminata  la
domanda e verificata la presenza dei  requisiti  richiesti,  registra
senza indugio  l'operatore  professionale  e  assegna  il  codice  di
registrazione  comunicandolo  all'operatore  medesimo  e  agli  altri
Servizi  fitosanitari  regionali  coinvolti,  attraverso  il  Sistema
informativo fitosanitario di cui all'articolo 51. 
  4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario
regionale  competente  ogni  eventuale  aggiornamento  relativo  agli
elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.