Art. 36 Revoca della registrazione al RUOP 1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni. 2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga piu' le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.
Note all'art. 36: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.