Art. 36 
 
                 Revoca della registrazione al RUOP 
 
  1. Il  Servizio  fitosanitario  regionale  nel  cui  territorio  di
competenza l'operatore professionale ha la propria sede  legale,  nel
caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni
dei  dati  conformemente  all'articolo  35,  comma   4,   chiede   di
rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni. 
  2. Qualora, entro il termine  indicato  nel  comma  1,  i  dati  di
registrazione  non  siano  stati  aggiornati  o  qualora  l'operatore
professionale non svolga piu' le attivita' di  cui  all'articolo  65,
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il
Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica  o
alla revoca della registrazione al  RUOP,  dandone  comunicazione  ai
Servizi fitosanitari regionali coinvolti. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.