Art. 74 
 
                    Equivalenza sementi importate 
 
  1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di  specie
foraggere, cereali, barbabietola da  zucchero  e  da  foraggio  e  di
specie  oleaginose  e  da  fibra,  prodotte  in  un  Paese  terzo   e
ufficialmente  certificate  dalle  autorita'  di  tale  Paese,   sono
considerate   equivalenti   allorche'    sia    stata    riconosciuta
l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle  vigenti  nel
territorio   dell'Unione   europea   per    quanto    attiene    alle
caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni  relative  alla  loro
identita', ai contrassegni, nonche' alle  ispezioni  e  ai  controlli
concernenti le colture e i prodotti medesimi. 
  2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante
oleaginose e da fibra  indicate  in  allegato  II,  sezioni  A  e  B,
raccolte in altro Stato dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo
equivalente  e  provenienti  direttamente   da   sementi   di   base,
certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono
essere certificate in Italia sempreche'  siano  munite  di  attestato
ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione,  da
cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione  in  campo  per  la
verifica delle condizioni prescritte ai fini della  certificazione  e
sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata
la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le
sementi certificate.