Art. 74 Equivalenza sementi importate 1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorita' di tale Paese, sono considerate equivalenti allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identita', ai contrassegni, nonche' alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi. 2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.