Art. 75 
 
Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in  uno  o
               piu' Stati europei o in un Paese terzo 
 
  1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente  da  sementi  di
base o da sementi certificate di  prima  riproduzione,  ufficialmente
certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo  al  quale
sia  stata  concessa  l'equivalenza,   o   provenienti   direttamente
dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in  uno
Stato membro con sementi di  base  ufficialmente  certificate  in  un
Paese  terzo,  e  raccolte  nell'ambito  dell'Unione,  devono  essere
certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno  degli
Stati membri, se sono state sottoposte  sul  campo  di  produzione  a
un'ispezione che soddisfi le  condizioni  previste  all'allegato  IX,
lettera A), per la categoria interessata e se e' stato constatato, al
momento  di  un  esame  ufficiale,  che  sono  state  rispettate   le
condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B)  Cereali,
per la stessa categoria. 
  2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere  autorizzata
anche la  certificazione  ufficiale  come  sementi  di  base,  se  le
condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 
  3.  Le  sementi  di  cereali  raccolte  nell'ambito  dell'Unione  e
destinate a essere  certificate  conformemente  al  comma  2,  devono
essere confezionate e  contraddistinte  da  un  cartellino  ufficiale
rispondente alle condizioni  di  cui  all'allegato  VII,  sezione  I,
lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente  alle
condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali. 
  4. Le sementi di cereali,  raccolte  in  un  Paese  terzo  sono,  a
richiesta, certificate ufficialmente se: 
    a) provengono direttamente: 
  1)  da  sementi  di  base  o  da  sementi  certificate   di   prima
riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati  membri  o
in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure; 
  2) dalla ibridazione di sementi di base  ufficialmente  certificate
in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate  in
un Paese terzo equivalente; 
  b) sono state  sottoposte,  nella  coltura  di  produzione,  a  una
ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per  la
categoria interessata; 
  c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale  che  sono
state rispettate le condizioni previste all'allegato VI,  sezione  I,
lettera B), per la stessa categoria. 
  5.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.