Art. 75 Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria. 2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali. 4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente: 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure; 2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente; b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata; c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera B), per la stessa categoria. 5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.