Art. 76 
 
Certificazione in Italia di sementi di piante  foraggere  certificate
           in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 
 
  1. Le sementi  di  piante  foraggere  provenienti  direttamente  da
sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o  piu'
Stati  membri  o  in  un  Paese  terzo  a  cui  sia  stata   concessa
l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi
di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi  di
base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte  in
un altro  Stato  membro,  devono,  a  richiesta,  essere  certificate
ufficialmente  come  sementi  certificate  in  ciascuno  degli  Stati
membri,  se  sono  state  sottoposte  sul  campo  di   produzione   a
un'ispezione che soddisfi le  condizioni  previste  all'allegato  IX,
lettera B), Foraggere, per la categoria interessata  e  se  e'  stato
constatato,  al  momento  di  un  esame  ufficiale,  che  sono  state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera
C, per la stessa categoria. 
  2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere  autorizzata
anche la  certificazione  ufficiale  come  sementi  di  base,  se  le
condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 
  3. Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito  dell'Unione
e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal
comma 2, devono essere confezionate  e  provviste  di  un  cartellino
ufficiale  rispondente  alle  condizioni  di  cui  all'allegato  VII,
sezione I,  lettera  B)  Foraggere,  ed  essere  accompagnate  da  un
documento rispondente alle condizioni di cui  al  medesimo  allegato,
sezione III, lettera B). 
  4. Le sementi di piante  foraggere,  raccolte  in  un  Paese  terzo
devono, su richiesta, essere certificate: 
    a) se provengono direttamente: 
  1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno
o piu' Stati membri o in un Paese terzo  a  cui  sia  stata  concessa
l'equivalenza, o 
  2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in
uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in  un
Paese terzo equivalente; 
  b) sono state  sottoposte,  nella  coltura  di  produzione,  a  una
ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per  la
categoria interessata; 
  c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che  sono
state rispettate le condizioni previste all'allegato VI,  sezione  I,
lettera C), per la stessa categoria. 
  5.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.