Art. 76 Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria. 2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B). 4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate: a) se provengono direttamente: 1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente; b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata; c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C), per la stessa categoria. 5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.