Art. 77 Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria. 2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A). 4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza; b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata; c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria. 5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.