Art. 77 
 
Certificazione in Italia di sementi di  barbabietole  certificate  in
            uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 
 
  1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente  da  sementi
di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un
Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e  le  sementi
di barbabietole e  raccolte  in  un  altro  Stato  membro  devono,  a
richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi  certificate
in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di
produzione  ad  un'ispezione  che  soddisfi  le  condizioni  previste
dall'allegato  IX,  lettera  C)  Barbabietole,   per   la   categoria
interessata e  se  e'  stata  constatata,  al  momento  di  un  esame
ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste  all'allegato  VI,
sezione I, lettera A), per la stessa categoria. 
  2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono  state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
generazioni anteriori alle sementi di base, puo'  essere  autorizzata
anche la  certificazione  ufficiale  come  sementi  di  base,  se  le
condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 
  3. Le sementi di barbabietola raccolte  nell'ambito  dell'Unione  e
destinate ad essere certificate conformemente a quanto  previsto  dal
comma 2, devono essere confezionate  e  provviste  di  un  cartellino
ufficiale  rispondente  alle  condizioni  di  cui  all'allegato  VII,
sezione I lettera C) e devono essere  accompagnate  da  un  documento
ufficiale rispondente alle condizioni di  cui  al  medesimo  allegato
VII, sezione III, lettera A). 
  4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo  sono,  a
richiesta, certificate ufficialmente se: 
  a)  provengono  direttamente  da  sementi  di  base   ufficialmente
certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo  al  quale
sia stata concessa l'equivalenza; 
  b)  sono  state  sottoposte,  nella  coltura   di   produzione,   a
un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza,  per
la categoria interessata; 
  c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che  sono
state rispettate le condizioni previste all'allegato VI,  sezione  I,
lettera A), per la stessa categoria. 
  5.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.