Art. 78 
 
Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e  da  fibra
  certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo. 
 
  1.  Le  sementi  di  piante  oleaginose  e  da  fibra   provenienti
direttamente da sementi di base o da  sementi  certificate  di  prima
riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati  membri  o
in  un  Paese  terzo  a  cui  sia  stata  concessa,   o   provenienti
direttamente  dall'ibridazione  di  sementi  di  base   ufficialmente
certificate in uno Stato membro con  sementi  di  base  ufficialmente
certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro  Stato
membro, devono a richiesta,  essere  certificate  ufficialmente  come
sementi certificate in ciascuno degli Stati  membri,  se  sono  state
sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione  che  soddisfi  le
condizioni previste all'allegato  IX,  lettera  E)  Oleaginose  e  da
fibra, per la categoria interessata e  se  e'  stato  constatato,  al
momento  di  un  esame  ufficiale,  che  sono  state  rispettate   le
condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera  D),  per  la
stessa categoria. 
  2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono
autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi  di  base,
se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 
  3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte  nell'ambito
dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente  al  comma
1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino  ufficiale
rispondente alle condizioni  di  cui  all'allegato  VII,  sezione  I,
lettera E) Oleaginose e da fibra,  e  accompagnate  da  un  documento
ufficiale rispondente alle condizioni di  cui  al  medesimo  allegato
VII, sezione III, lettera D). 
  4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono,  a  richiesta,
certificate ufficialmente se: 
    a) provengono direttamente: 
  1)  da  sementi  di  base  o  da  sementi  certificate   di   prima
riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati  membri  o
in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o 
  2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in
uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in  un
Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza; 
  b)  sono  state  sottoposte,  nella  coltura   di   produzione,   a
un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza,  per
la categoria interessata; 
  c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale  che  sono
state rispettate le condizioni previste all'allegato VI,  sezione  I,
lettera D), per la stessa categoria. 
  5.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.