Art. 78 Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo. 1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria. 2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. 3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D). 4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente: 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza; b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata; c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria. 5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.