Art. 79 Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo 1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria. 2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate. 3. Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E). 4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria. 5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione. 6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea. 7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. 8. Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio. 9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.