Art. 79 
 
Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate  in  uno  o
               piu' Stati europei o in un Paese terzo 
 
  1. Le sementi di ortaggi provenienti  direttamente  da  sementi  di
base o da sementi ufficialmente  certificate  in  uno  o  piu'  Stati
membri   o   in   un   Paese   terzo   o   provenienti   direttamente
dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in  uno
Stato membro con sementi di  base  ufficialmente  certificate  in  un
siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro,  devono,  a
richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni  del  presente
decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in
ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte  sul  campo  di
produzione  a  un'ispezione  che  soddisfi  le  condizioni   previste
all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se
e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono  state
soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la
stessa categoria. 
  2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare  anche
la certificazione ufficiale come sementi di base,  se  le  condizioni
previste per tale categoria, sono state rispettate. 
  3.  Le  sementi  di  ortaggi  raccolte  nell'ambito  dell'Unione  e
destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere
confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente  alle
condizioni di cui all'allegato VII, sezione  I,  lettera  F)  nonche'
accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di
cui all'allegato VII, sezione III, lettera E). 
  4. Le sementi di ortaggi provenienti  direttamente  da  sementi  di
base o da sementi ufficialmente  certificate  in  uno  o  piu'  Stati
membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza,  o
provenienti  direttamente  dall'ibridazione  di   sementi   di   base
ufficialmente certificate in uno Stato membro  con  sementi  di  base
ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e,  raccolte  in
un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente
come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui  le  sementi
di base sono state prodotte  o  certificate  ufficialmente,  se  sono
state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che  soddisfi
le condizioni previste  in  una  decisione  di  equivalenza  adottata
nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se  e'  stata
constatata,  al  momento  di  un  esame  ufficiale,  che  sono  state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per  la
stessa categoria. 
  5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni  di  cui
al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno,  qualora  gli
organismi addetti al controllo e al rilascio dei  documenti  e  della
certificazione coincidano o convengano sull'esenzione. 
  6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un  Paese  terzo,  se
soddisfano le condizioni previste in  una  decisione  di  equivalenza
adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi  delle
categorie «base» e  «certificata»  raccolte  all'interno  dell'Unione
europea. 
  7. Tranne che per i piccoli  imballaggi  di  sementi  standard,  le
informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente  distinte
da  qualsiasi  altra  informazione  che  figuri  sul   cartellino   o
sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. 
  8. Dopo il 30 giugno 1992  si  puo'  decidere,  conformemente  alla
procedura prevista  all'articolo  12,  se  i  piccoli  imballaggi  di
sementi standard di tutte o di alcune specie  debbano  soddisfare  le
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  o  se  le  informazioni
prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in  qualche  modo  da
qualsiasi altra  informazione  se  la  caratteristica  distintiva  e'
espressamente  dichiarata   in   quanto   tale   sul   cartellino   o
sull'imballaggio. 
  9.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.