Art. 41 Fase di moltiplicazione 1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. 2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono: a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie; b) la produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato». 3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono: a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze documentate, incaricato di interloquire con gli organismi di controllo e certificazione; b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura. 5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.