Art. 41 
 
                       Fase di moltiplicazione 
 
  1. La produzione e la  certificazione  di  materiale  di  categoria
«Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori  di
micropropagazione e in vivai sotto  la  responsabilita'  di  vivaisti
singoli o associati.  I  campi  di  piante  madri,  i  laboratori  di
micropropagazione  ed  i  vivai,  sono   riconosciuti   dai   Servizi
fitosanitari  regionali  se  soddisfano  i  requisiti  previsti   dai
protocolli  dell'Organizzazione  europea  e   mediterranea   per   la
protezione delle piante (EPPO)  o  altri  protocolli  riconosciuti  a
livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in
esame, non sono  disponibili,  il  Servizio  fitosanitario  regionale
competente   per   territorio   applica   i    protocolli    validati
scientificamente a livello nazionale. 
  2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono: 
    a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di
cui al comma 1 previsti per ciascuna specie; 
    b)  la  produzione  di  piante  da  frutto  e  di  materiale   di
moltiplicazione di categoria «Certificato». 
  3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 
  4. I centri di  moltiplicazione  (CM)  che  intendono  ottenere  il
riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono: 
    a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche
competenze documentate, incaricato di interloquire con gli  organismi
di controllo e certificazione; 
    b) disporre di campi e strutture atte a consentire le  operazioni
di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; 
    c) disporre di attrezzature meccaniche  per  la  lavorazione,  la
conservazione e il trasporto  da  utilizzare  esclusivamente  per  le
attivita' della struttura. 
  5.  Le  domande  per  ottenere  il  riconoscimento  di  centro   di
moltiplicazione  e  le  domande  per   ottenere   la   certificazione
genetico-sanitaria del materiale vivaistico  prodotto  devono  essere
presentate  al  Servizio  fitosanitario  regionale   competente   per
territorio  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  di   cui
all'articolo 21, comma 4. 
  6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente  alle
normative  vigenti  in  materia  fitosanitaria,   alle   disposizioni
previste dal  presente  decreto  e  dai  relativi  allegati,  nonche'
ottemperare alle prescrizioni impartite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale  competente  per  territorio.  Al  Servizio   fitosanitario
regionale  compete  la  verifica  della  corretta  applicazione   del
presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.