Art. 42 
 
            Requisiti per la certificazione dei materiali 
                     di categoria «Certificato» 
 
  1. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
certificati ufficialmente come materiali di  categoria  «Certificato»
dietro specifica domanda dell'interessato al  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio secondo  le  modalita'  stabilite
dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
    b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
    c) recapito di posta elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
    d) riferimento della varieta'; 
    e) indicazione del centro di moltiplicazione  (CM),  riconosciuto
dal Servizio fitosanitario regionale, in cui e' conservata la  pianta
madre di categoria «Certificato»; 
    f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; 
    g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una
privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare  la  domanda
con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 
  3. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i
requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44,  nonche'
i seguenti requisiti: 
    a) i materiali di moltiplicazione e  le  piante  da  frutto  sono
moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato»
o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti: 
      1)  essere  ottenuta  a  partire  da  materiali  di   categoria
«Pre-Base»; 
      2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»; 
    b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente  in
modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in  modo
da garantire la loro  identificazione  univoca  e  la  tracciabilita'
durante tutto il processo di produzione; 
    c) i materiali di moltiplicazione e  le  piante  da  frutto  sono
moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato»
o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno
di cui all'articolo 44. 
  4. Un portinnesto non appartenente a una  varieta'  e'  certificato
ufficialmente come materiale di categoria «Certificato»,  presentando
specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente
alla descrizione della sua specie e se soddisfa i  requisiti  di  cui
all'articolo 28, comma 6, e i requisiti  supplementari  di  cui  agli
articoli 31, 43 e 44. 
  5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di
categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai  commi  6  e  8  va
inteso  come  riferimento  alle  piante  madri  certificate  e   ogni
riferimento ai materiali  di  categoria  «Pre-Base»  va  inteso  come
riferimento ai materiali di categoria «Certificato». 
  6.  Qualora  una  pianta  madre  di  categoria  «Certificato»  o  i
materiali di categoria «Certificato» non soddisfino piu' i  requisiti
di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il
fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031,  li  rimuove
dal sito che ospita le altre piante madri e gli  altri  materiali  di
categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi'  rimossi
possono essere utilizzati come materiali CAC,  purche'  soddisfino  i
relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali
materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre
o tali  materiali  sono  nuovamente  conformi  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44. 
  7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta'  sia  una
pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale  di  categoria
«Certificato» che non soddisfa piu' i requisiti di  cui  all'articolo
28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza
del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal  sito  che  ospita  le
altre piante madri di categoria «Certificato» e gli  altri  materiali
di categoria «Certificato». La  pianta  madre  o  i  materiali  cosi'
rimossi  possono  essere  utilizzati  come  materiali  CAC,   purche'
soddisfino i  relativi  requisiti.  Il  fornitore  non  rimuove  tale
portainnesto se adotta  misure  adeguate  a  garantire  che  esso  e'
nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma  6,  e
agli articoli 31, 43 e 44. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.