Art. 42 Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato» 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varieta'; e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Certificato»; f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44, nonche' i seguenti requisiti: a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti: 1) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»; 2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»; b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione; c) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44. 4. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44. 5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato». 6. Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino piu' i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44. 7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso e' nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.