Art. 43 Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione. 4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale. 6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4. 7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 8. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione. 9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.