Art. 44 
 
          Requisiti relativi al terreno per le piante madri 
             certificate  e per i materiali certificati 
 
  1. Le  piante  madri  di  categoria  «Certificato»  possono  essere
coltivate solo in un terreno esente dagli organismi  nocivi,  vettori
di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3,  per  il  genere  o  la
specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che  ospitano
virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento
e' effettuato dal Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento  e  l'analisi
sono effettuati prima dei lavori preparatori per la  messa  a  dimora
della pianta madre di categoria «Certificato» e sono ripetuti durante
lo sviluppo della  pianta  qualora  si  sospetti  la  presenza  degli
organismi nocivi  di  cui  al  presente  comma.  Il  campionamento  e
l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e
della biologia degli organismi nocivi  elencati  nell'Allegato  II  e
laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di
categoria   «Certificato»   o   per   il   materiale   di   categoria
«Certificato». 
  2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora  piante
ospiti  degli  organismi   nocivi,   vettori   di   virus,   elencati
nell'Allegato II,  per  il  genere  o  la  specie,  non  siano  state
coltivate nel terreno di produzione per un periodo di  almeno  cinque
anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza  in
tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.  Il  campionamento  e
l'analisi  non  sono  effettuati  quando  il  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione
ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi  nocivi  elencati
nell'Allegato II, per il genere o  la  specie  in  questione,  e  che
ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il  campionamento
e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante  da  frutto  di
categoria «Certificato». 
  3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma  1,  si
applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per
la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli  riconosciuti  a
livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in
esame,  non  sono  disponibili,  i  Servizi  fitosanitari   regionali
applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.