Art. 16 Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero 1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente decreto. 2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in trentotto unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in centonovantacinque unita'. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla individuazione e alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero. 4. Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. 5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e due incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento dell'incarico di vice Capo di Gabinetto, ove conferito, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati uffici di diretta collaborazione. 6. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 16: - Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. (Omissis).». - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.