Art. 16 
 
Determinazione degli uffici dirigenziali di livello  non  generale  e
               delle dotazioni organiche del Ministero 
 
  1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata
nella Tabella A allegata al presente decreto. 
  2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e quello
relativo ai relativi posti di funzione e'  determinato  in  trentotto
unita', mentre il numero degli uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale e' determinato in centonovantacinque  unita'.  Il  personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero  e'  inserito
nei  ruoli   del   personale   dirigenziale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del  decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  alla  individuazione  e  alla
definizione del numero e dei compiti  degli  uffici  dirigenziali  di
livello non generale del Ministero. 
  4. Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui
al comma 2 sono  previsti,  complessivamente,  quattro  incarichi  di
livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di  consulenza,
studio e ricerca,  da  utilizzarsi  per  funzioni  istituzionali  del
Ministero,  secondo  le  indicazioni  del   Ministro   all'atto   del
conferimento dell'incarico. 
  5. Nell'ambito del contingente numerico  di  cui  al  comma  4,  un
incarico di livello dirigenziale  generale,  da  conferire  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 10,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo  nazionale
degli autotrasportatori e  due  incarichi  di  livello  generale,  da
conferire ai sensi  dell'articolo  19,  commi  4  e  10  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  assegnati  agli  uffici  di
diretta  collaborazione  del  Ministro  anche  per   lo   svolgimento
dell'incarico di vice Capo di  Gabinetto,  ove  conferito,  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  4,   del   regolamento   disciplinante   la
riorganizzazione dei citati uffici di diretta collaborazione. 
  6. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo  del  personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
  7. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,  effettua
la ripartizione dei  contingenti  di  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, come determinati dal presente articolo, nelle strutture
in cui si articola il  Ministero,  nonche',  nell'ambito  delle  aree
prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.
Detto provvedimento e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59): 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti si  provvede  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18.