Art. 29 
 
                      Contenuto del Regolamento 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge e dal  presente
decreto, il Regolamento  del  Patrimonio  Destinato  disciplina,  tra
l'altro: 
    a)   le   caratteristiche   degli   strumenti    finanziari    di
partecipazione  emessi  a  fronte   degli   apporti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    b) le operazioni funzionali al  reperimento  della  provvista  da
parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e
gli  altri  strumenti  finanziari  di  debito  emessi  in  favore  di
investitori terzi, le anticipazioni di liquidita'  da  parte  di  CDP
S.p.A. e il regime delle relative garanzie; 
    c) la gestione e il  deposito  della  liquidita'  del  Patrimonio
Destinato e degli eventuali comparti; 
    d) i criteri  puntuali  per  la  riconduzione  delle  imprese  ai
settori di cui all'articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2); 
    e) i termini  e  le  condizioni  di  dettaglio  degli  interventi
disciplinati dal Titolo II; 
    f) la gestione e  il  deposito  degli  strumenti  finanziari  del
Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; 
    g)  l'eventuale  reinvestimento  delle  somme   derivanti   dalla
gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi; 
    h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di  deleghe
interne di CDP S.p.A. per la  gestione  del  Patrimonio  Destinato  e
degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie; 
    i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate; 
    l) i criteri e le priorita' sulla base dei  quali  il  Patrimonio
Destinato esercita i diritti di  voto  connessi  alle  partecipazioni
detenute; 
    m) i limiti di concentrazione degli investimenti  del  Patrimonio
Destinato e degli eventuali comparti; 
    n) i termini dell'istruttoria, i requisiti  per  l'accreditamento
dei soggetti deputati  all'istruttoria,  le  condizioni  tecniche  ed
economiche per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 26,
comma 1, e  le  eventuali  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  con
l'impresa richiedente; 
    o) i requisiti per l'accreditamento  degli  Esperti  Indipendenti
che devono rilasciare le valutazioni  o  attestazioni  richieste  dal
presente decreto; 
    p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie  dei  costi
dell'istruttoria sostenuti; 
    q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio  di
amministrazione di CDP S.p.A., le  modalita'  di  destinazione  delle
risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti; 
    r) le modalita' attraverso le quali e' valutata la coerenza degli
investimenti con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1; 
    s) le modalita' di definizione del piano di utilizzo dei fondi di
cui all'articolo 27, comma 4, lettera d); 
    t)  le   modalita'   con   cui,   in   caso   di   finalizzazione
dell'intervento,  il  Patrimonio   Destinato   rimborsa   all'impresa
beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione  della  posizione
sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui  all'articolo
26, comma 4; 
    u) le modalita' di rendicontazione degli  interventi  effettuati,
ai sensi dell'articolo 31; 
    v) la liquidazione del Patrimonio  Destinato  e  degli  eventuali
comparti e la destinazione degli avanzi di gestione.