Art. 22 
 
                  Definizione del «cavallo atleta» 
 
  1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo  atleta»
quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) sia definibile «equide registrato», ai sensi  dell'articolo  2
del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del  17  febbraio
2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme  allo
stesso Regolamento europeo; 
    b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare,  come
previsto dal Regolamento (UE)  n.  262/2015  e  come  risultante  dal
«Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento  (UE)
n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva; 
  c)  sia  iscritto  al  «repertorio  cavalli   atleti»   presso   la
Federazione Italiana  Sport  Equestri  o  la  Federazione  Pentathlon
Moderno o la FitetrecAnte, o un  Ente  di  Promozione  Sportiva  come
risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal
sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 
  2. Sono fatte salve le competenze  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del  passaporto
dell'equide (Documento di Identificazione). 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 262/2015, si
          veda nelle note alle premesse.