Art. 23 
 
Visita di idoneita'  allo  svolgimento  dell'attivita'  sportiva  del
                               cavallo 
 
  1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e'  sottoposto
annualmente  a  visita  veterinaria   sportiva   effettuata   da   un
veterinario abilitato alla professione che attua anche le  profilassi
vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti  della
Federazione Italiana  Sport  Equestri  o  la  Federazione  Pentathlon
Moderno o della  FitetrecAnte  o  dell'Ente  di  Promozione  Sportiva
presso i quali il cavallo e' tesserato.