Art. 24 
 
  Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi 
 
  1. Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport
equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione
Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o  un  Ente  di  Promozione
Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi
autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i
requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli
atleti e del  pubblico  stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorita'
politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni  efficaci,   dissuasive   e   proporzionate   in   caso   di
trasgressione.