Art. 65 Misure urgenti per la cultura 1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente, e' destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; b) il comma 2 e' abrogato. 5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1."; b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.". 6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro" sono soppresse. 9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni". 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.