Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente, e' destinata a riconoscere un contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attivita'  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1."; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: "d-bis)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.". 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento  del  canone  di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro" sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "220
milioni". 
  10. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  286,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.