Art. 66 
 
Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza  nel  settore
                          dello spettacolo 
 
  1.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno  dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far  valere  almeno
quaranta contributi  giornalieri  dal  1°  gennaio  dell'anno  solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso. 
  2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  le  parole  "cento
paghe" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta paghe". 
  3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
48, le parole "lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro  a
tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "lavoratori di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182," e le  parole  "lire  130.000"  sono  sostituite
dalle seguenti "euro 100". 
  4.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo  sono   assicurati   presso   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL),   con
applicazione delle disposizioni vigenti in materia  di  assicurazione
contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  dal
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nonche' delle  tariffe  dei  premi  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  delle  gestioni
"Industria, Artigianato, Terziario e Altre attivita'". 
  5. Le fondazioni  lirico  sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di  cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310, sono tenute  all'obbligo  assicurativo  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale
orchestrale, ivi  compreso  quello  operante  all'interno  del  golfo
mistico. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto si provvede a  determinare,
per il personale orchestrale,  l'ammontare  del  premio  assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
    "59-bis.  (Lavoro  nel  settore  dello  spettacolo).  -   1.   Le
lavoratrici e i lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori
dello spettacolo hanno diritto  alle  tutele  previste  dal  presente
testo unico rispettivamente per i rapporti di  lavoro  subordinato  o
autonomo. 
    2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,
ai fini  del  calcolo  dell'indennita'  di  cui  all'articolo  23  la
retribuzione  media  globale  giornaliera   corrisponde   all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del  reddito  percepito  in  relazione
alle attivita' lavorative nel settore  dello  spettacolo  nei  dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati,  o  comunque  retribuiti,  risultanti  nel  medesimo
periodo.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una  indennita'
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile  1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita'  e'  erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 
  8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai  lavoratori  di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; 
    b) non essere titolari di  trattamento  pensionistico  diretto  a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie; 
    c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto  di  lavoro  di
lavoro  autonomo  alla  data  di  presentazione  della   domanda   di
indennita', almeno  quindici  giornate  di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
    e) avere un reddito  relativo  all'anno  solare  precedente  alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 
  9.  La  domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni  dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
  10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c),  devono  essere
mantenuti anche durante la percezione dell'indennita'. 
  11. L'indennita'  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali risultante dai versamenti  contributivi  effettuati  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in  cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi. 
  12.  L'indennita',  rapportata  al  reddito  medio   mensile   come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro  nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  13. L'indennita'  e'  corrisposta  mensilmente  per  un  numero  di
giornate pari alla meta' delle giornate di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente  la  conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro di  lavoro  autonomo.  Ai  fini  della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato
luogo ad erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in  ogni
caso superare la durata massima di sei mesi. 
  14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa rapportata al  reddito  medio  mensile  come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione  pari  a  1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in  corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma  7,
e'  dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  al  2  per  cento,   che
confluisce  presso  la  Gestione  prestazioni   temporanee   di   cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  15. La prestazione e' incompatibile  con  le  altre  prestazioni  a
tutela della disoccupazione involontaria. 
  16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione
del reddito ai sensi del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono
sostituite  dalle  seguenti  "45  contributi"  e   le   parole   "120
contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi"; 
      2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti: 
        "15-ter Ai  soli  fini  dell'acquisizione  del  diritto  alla
corresponsione  dei  trattamenti  pensionistici,  per  i   lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
che non raggiungano il  requisito  dell'annualita'  di  contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e  che  abbiano
dichiarato per il medesimo anno una  retribuzione  globale  derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo superiore quattro volte l'importo del  trattamento  minimo
annuale  in  vigore  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,   e'
accreditato, d'ufficio un numero di contributi  giornalieri,  fino  a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione  richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
        15-quater.  Ogni  giornata  contributiva  versata  al   Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a  del   requisito   dell'annualita'   di   contribuzione   richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
        15-quinquies. Il datore  di  lavoro  o  il  committente  sono
tenuti a rilasciare  al  lavoratore,  al  termine  della  prestazione
lavorativa,   una   certificazione   attestante   l'ammontare   della
retribuzione giornaliera corrisposta e dei  contributi  versati,  con
particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In  caso  di
mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro
e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,  nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione  di  ogni
altra pertinente disposizione di legge." 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera a),  le  parole  "120  contributi"  sono
sostituite dalle seguenti: "90 contributi"; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        "2-bis. La contribuzione  previdenziale  e  assistenziale  e'
dovuta al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  anche  per  le
prestazioni  rese   da   lavoratori   appartenenti   alle   categorie
professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
          a) attivita' di insegnamento  retribuite  o  di  formazione
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche  o  da
queste organizzate; 
          b)  attivita'  remunerate  di  carattere  promozionale   di
spettacoli  dal  vivo,  cinematografici,  televisivi  o  del  settore
audiovisivo, nonche'  di  altri  eventi  organizzati  o  promossi  da
soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale  o
sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita'
educativa collegate allo spettacolo. 
        2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma
2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo  6,  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708. 
    c) all'articolo 4, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai
fini  dell'accesso  al  diritto   alle   prestazioni,   i   requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1420,  devono
riferirsi per almeno due terzi ad  effettive  prestazioni  lavorative
svolte nel settore dello spettacolo". 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021. 
  19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze," sono inserite le  seguenti:  "sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega
per lo sport, nonche'"  e,  dopo  le  parole  "sono  adeguate",  sono
inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale," 
    b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  "di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e
il Ministro della cultura". 
  20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3,  secondo  comma,
primo periodo del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  come  modificato  dal  comma  2  del
presente articolo,  l'adeguamento  ivi  previsto  e'  disposto  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. All'onere derivante dal presente articolo,  ad  esclusione  dei
commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno
2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro  per
l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026,  63,2  milioni  di
euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  69,4
milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030
e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede,
per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e  2023,  11
milioni di euro per l'anno 2024, 11,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro  per
l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028,  11,9  milioni  di
euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per  l'anno  2030  e  12,3
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai
sensi dell'articolo 77.