Art. 67 
 
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa  e  investimenti
                            pubblicitari 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione  del
COVID-19,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative,  accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la  capillarita'
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita  di  giornali,  e'  riconosciuto  un
credito  d'imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi  inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita,  come
attestata ai sensi del comma 2.  Il  credito  d'imposta  e'  concesso
entro  il  limite  di  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa, previa istanza  diretta  al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma  3.  L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1  si  considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete  di  vendita  del  prezzo  di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali  spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  35,  commi  1,  lettera  a),  e  3,  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il  visto
di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni  fiscali,  ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70.  Esso  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.   Ai   fini
dell'utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24  deve  essere
presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite  i   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo  modello  F24  e'
altresi'  scartato  qualora   l'ammontare   del   credito   d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel  caso  in
cui la documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da  emanare  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalita',  i
contenuti,  la  documentazione  richiesta  ed  i   termini   per   la
presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a  60  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni  di  euro  per  l'anno  2021.   Le   risorse   destinate   al
riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo  sono  iscritte  nel
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e sono  trasferite  nella  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»  per  le
necessarie regolazioni contabili. 
  7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali  quotidiani  e  di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta  sul  valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione  al  numero  delle
copie consegnate o spedite, diminuito  a  titolo  di  forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi. 
  8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalita'
ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo restando  il  suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito  d'imposta  puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per  l'acquisto  o  il
noleggio di registratori di cassa  o  registratori  telematici  e  di
dispositivi POS.". 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente:  "1-quater.  Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati,  nella  misura  unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni
caso nei limiti dei regolamenti  dell'Unione  europea  richiamati  al
comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
beneficio e' concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli
investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalita'  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022." 
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15  milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di  euro  con
le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  versamento  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato  dell'importo,  gia'  trasferito  al   proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  che  resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13. A decorrere dall'anno 2023,  per  la  concessione  del  credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri  derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione  d'anno,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 30 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro  sulla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.