ART. 29 
 
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure  urgenti  per
                       l'attuazione del PNRR) 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello
dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici
periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche
avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per
assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza
speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi
strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista
dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi
dirigenziali ad interim. 
  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000
per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e,  quanto  a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.