Art. 16 
 
                           Risorse idriche 
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica e del Ministro delle politiche  agricole,
alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei
costi   della   risorsa»,   sono    inserite    le    seguenti:    «e
dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Con il decreto di  cui  al  comma  3  sono  definiti  i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in  agricoltura,
e per sostenere l'uso del sistema comune di  gestione  delle  risorse
idriche   (SIGRIAN)    per    usi    irrigui    collettivi    e    di
autoapprovvigionamento.». 
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle
risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'
adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate
agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,
corredati dai relativi  cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce
"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le
rimodulazioni.»; 
    b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono
sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico». 
  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio  2021,  n.  108,  le  parole:  «e   dei   piani   di   assetto
idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di  assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale  di
cui all'articolo 6 della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non  arrecare
un danno significativo.». 
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Gli  interventi  di
cui al comma 1073, lettera  b),  sono  individuati  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164. I medesimi interventi sono  individuati  attraverso  il  CUP  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.». 
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «da  300  euro  a  1.500»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro». 
  6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del
relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i
corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di
espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a
conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati
sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito  di  una
documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici,
anche con riferimento  alla  concentrazione  di  sostanze  inquinanti
nella specifica evoluzione temporale.