Art. 16
Risorse idriche
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei
costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e
dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura,
e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse
idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle
risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e'
adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate
agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori,
corredati dai relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce
"MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di
trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le
rimodulazioni.»;
b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».
3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto
idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di
cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non arrecare
un danno significativo.».
4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Gli interventi di
cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del
relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i
corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di
espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a
conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati
sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una
documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici,
anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti
nella specifica evoluzione temporale.