Art. 17 
 
       Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro della transizione  ecologica,  d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione
per  la  riqualificazione  dei  siti  orfani  al  fine   di   ridurre
l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,
conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le
definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3.  Le  informazioni  necessarie  alla  predisposizione  del  Piano
d'azione sono fornite dalle singole regioni e  province  autonome  di
Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal  Ministero  della
transizione ecologica.