Art. 18 Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita' competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata; b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; c) all'articolo 15; 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»: 2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».