Art. 18
Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione
ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti
ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;
2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle
seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 15;
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».