Art. 18 
 
Proposta di riduzione  dei  tempi  del  procedimento  di  valutazione
                        ambientale strategica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti
ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 
      2) al comma 2,  la  parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
      3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata; 
    b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    c) all'articolo 15; 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»: 
      2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».