Art. 19 Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici 1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo: 1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V»; 2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso»; b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».