Art. 19 
 
         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo: 
      1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II,  III,
IV e V»; 
      2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite  le
seguenti: «dei  medesimi  importi  delle  quote  trattenute  dal  GSE
stesso»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»; 
    c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento
(repowering) degli impianti fotovoltaici  incentivati  esistenti,  il
GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria
di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o
dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti  responsabili  abbiano
gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di  uno  dei  sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti  sono  restituiti  ai
soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale  verifica
della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione  del
fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».