Art. 19
Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III,
IV e V»;
2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le
seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE
stesso»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento
(repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il
GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria
di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o
dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano
gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai
soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica
della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del
fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».