ART. 18 
 
           (Principi e regimi generali di autorizzazione) 
 
1.  Il  presente  Capo  apporta   semplificazioni   ai   procedimenti
autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, per gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili,  nel  rispetto  dei  principi  di   proporzionalita'   e
adeguatezza sulla  base  delle  specifiche  caratteristiche  di  ogni
singola applicazione. 
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   «2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio 
   degli impianti a fonti  rinnovabili  sono  regolati  dai  seguenti
articoli, secondo un criterio di proporzionalita': 
   a) comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di cui
all'articolo 6, comma 11; 
   b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di  cui  all'articolo
6-bis; 
   c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; 
   d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.». 
3. A seguito  dell'entrata  in  vigore  della  disciplina  statale  e
regionale per l'individuazione di superfici e aree  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20, sono aggiornate le linee guida per l'autorizzazione
degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma  10,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 28 del 2011, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Principi generali).- (omissis). 
              2. I regimi di  autorizzazione  per  la  costruzione  e
          l'esercizio  degli  impianti  a  fonti   rinnovabili   sono
          regolati dai seguenti  articoli,  secondo  un  criterio  di
          proporzionalita': 
                a) comunicazione relativa alle attivita' in  edilizia
          libera di cui all'articolo 6, comma 11; 
                b) dichiarazione di inizio lavori asseverata  di  cui
          all'articolo 6-bis; 
                c)  procedura   abilitativa   semplificata   di   cui
          all'articolo 6; 
                d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12,  comma  10,  del
          citato decreto legislativo n. 387 del 2003: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative). - (omissis). 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali. 
              (omissis).».