ART. 19
(Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituita una
piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, la
piattaforma e' funzionale alla presentazione delle istanze per
l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28.
2. La piattaforma di cui al comma 1, fornisce guida e assistenza
lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisce
l'interoperabilita' con gli strumenti informatici per la
presentazione delle istanze gia' operativi in ambito nazionale,
regionale, provinciale o comunale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati modelli
unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011, e' riportato nelle note
all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 5 (Autorizzazione Unica).- 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico
non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11,
gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti
fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non
comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste,
le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che
a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle
modifiche, vengono realizzati nello stesso sito
dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima
del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia'
esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della
normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun
aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri
abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonche' il rispetto della normativa in materia di
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi
aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come
altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il
rapporto fra il diametro del rotore del nuovo
aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia'
esistente.
3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il
nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra
gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici,
la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto
e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal
perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti
corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati
piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per
cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di
aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle
pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia'
esistente o autorizzato.
3-quater. Per "altezza massima dei nuovi
aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale
si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)
del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal
suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma
3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1
raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.".
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e' riportato nelle note
all'art. 18.