ART. 19 
 
    (Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili) 
 
1. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  istituita  una
piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di  cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
realizzata e gestita dal GSE.  In  sede  di  prima  applicazione,  la
piattaforma  e'  funzionale  alla  presentazione  delle  istanze  per
l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28. 
2. La piattaforma di cui al comma  1,  fornisce  guida  e  assistenza
lungo tutte le  fasi  della  procedura  amministrativa  e  garantisce
l'interoperabilita'   con   gli   strumenti   informatici   per    la
presentazione delle  istanze  gia'  operativi  in  ambito  nazionale,
regionale, provinciale o comunale. 
3. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati modelli
unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6. 
              - Il testo dell'art. 4, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo  n.  28  del  2011,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 18. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art. 5 (Autorizzazione Unica).- 1. Fatto salvo  quanto
          previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
          degli  impianti  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentati da fonti rinnovabili, le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio  degli   impianti,   nonche'   le   modifiche
          sostanziali   degli   impianti   stessi,   sono    soggetti
          all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal
          presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
          condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
          del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
          del  medesimo   articolo   12,   nonche'   dalle   relative
          disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 
              2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
          387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
          «Fatto salvo  il  previo  espletamento,  qualora  prevista,
          della   verifica   di   assoggettabilita'   sul    progetto
          preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
          3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  il
          termine massimo per la conclusione del  procedimento  unico
          non puo' essere superiore a novanta giorni,  al  netto  dei
          tempi previsti dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per  il
          provvedimento di valutazione di impatto ambientale». 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, previa intesa con la  Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati,  per   ciascuna
          tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli  interventi  di
          modifica sostanziale  degli  impianti  da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Gli  interventi  di  modifica  diversi  dalla
          modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
          e non ancora realizzati, sono assoggettati  alla  procedura
          abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
          quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non  sono  considerati
          sostanziali  e  sono  sottoposti  alla  disciplina  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare  sui
          progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
          non comportano variazioni delle  dimensioni  fisiche  degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse.  Non  sono   considerati   sostanziali   e   sono
          sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11,
          gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
          fotovoltaici ed idroelettrici  che,  anche  se  consistenti
          nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,  non
          comportano  variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
          seguito dell'intervento. Restano ferme,  laddove  previste,
          le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
          di impatto ambientale  di  cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Non  sono  considerati  sostanziali  e
          sono sottoposti alla  disciplina  di  cui  all'articolo  6,
          comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
          impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che
          a  prescindere  dalla  potenza  nominale  risultante  dalle
          modifiche,   vengono   realizzati   nello    stesso    sito
          dell'impianto eolico e che comportano una riduzione  minima
          del numero degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti o autorizzati. Fermi restando il  rispetto  della
          normativa vigente in materia di distanze minime di  ciascun
          aerogeneratore da unita' abitative munite di  abitabilita',
          regolarmente censite e stabilmente abitate,  e  dai  centri
          abitati individuati dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
          nonche'  il  rispetto  della  normativa   in   materia   di
          smaltimento  e  recupero  degli  aerogeneratori,  i   nuovi
          aerogeneratori,  a  fronte  di  un  incremento   del   loro
          diametro, dovranno avere un'altezza  massima,  intesa  come
          altezza dal  suolo  raggiungibile  dalla  estremita'  delle
          pale,  non  superiore   all'altezza   massima   dal   suolo
          raggiungibile     dalla     estremita'      delle      pale
          dell'aerogeneratore  gia'  esistente  moltiplicata  per  il
          rapporto   fra   il   diametro   del   rotore   del   nuovo
          aerogeneratore  e  il  diametro  dell'aerogeneratore   gia'
          esistente. 
              3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
              a) nel caso di impianti su  una  unica  direttrice,  il
          nuovo impianto e' realizzato sulla  stessa  direttrice  con
          una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando  la
          stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15  per  cento
          della lunghezza dell'impianto  autorizzato,  calcolata  tra
          gli assi dei due aerogeneratori estremi; 
              b) nel caso di impianti dislocati su  piu'  direttrici,
          la superficie planimetrica complessiva del  nuovo  impianto
          e' all'interno della superficie autorizzata,  definita  dal
          perimetro individuato, planimetricamente, dalla  linea  che
          unisce,  formando   sempre   angoli   convessi,   i   punti
          corrispondenti agli assi degli  aerogeneratori  autorizzati
          piu' esterni, con una tolleranza  complessiva  del  15  per
          cento. 
              3-ter.   Per   "riduzione   minima   del   numero    di
          aerogeneratori" si intende: 
                a) nel caso in cui  gli  aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a  70
          metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
          il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 
                b) nel caso in cui  gli  aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
          numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2
          arrotondato per eccesso dove: 
                  1)   d1:   diametro   rotori   gia'   esistenti   o
          autorizzati; 
                  2)  n1:  numero  aerogeneratori  gia'  esistenti  o
          autorizzati; 
                  3) d2: diametro nuovi rotori; 
                  4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle
          pale  rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'
          esistente o autorizzato. 
                3-quater.   Per   "altezza    massima    dei    nuovi
          aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale
          si intende, per gli aerogeneratori di cui alla  lettera  a)
          del comma 3-ter, due volte e mezza  l'altezza  massima  dal
          suolo   h1   raggiungibile   dall'estremita'   delle   pale
          dell'aerogeneratore   gia'    esistente    e,    per    gli
          aerogeneratori di cui alla  lettera  b)  del  citato  comma
          3-ter,  il  doppio  dell'altezza  massima  dal   suolo   h1
          raggiungibile       dall'estremita'       delle        pale
          dell'aerogeneratore gia' esistente. 
              4. Qualora il procedimento di cui all'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  sia  delegato
          alle Province,  queste  ultime  trasmettono  alle  Regioni,
          secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
          i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 4  dell'articolo  12
          del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  come
          modificato dal comma 2 del presente articolo, si  applicano
          ai procedimenti avviati dopo la data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.". 
              - Il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  n.  28  del  2011,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 18.