ART. 20
(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica
di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e
criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come
necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti
di cui al presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee
all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel
PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto
ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti
impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le
superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree
industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e
marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma
1, stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra
Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome,
da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo
restando che il trasferimento statistico non puo' pregiudicare il
conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma
che effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge
22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le
aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle
aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneita' di
aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e
le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di
rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il
potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree
idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo
21. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al periodo
precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e
agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica
l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative
norme di attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono
essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei
procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata
inclusione nel novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei
criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1,
sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e
in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai
sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3
marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del
Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in
condizioni di degrado ambientale.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettere a)
e b) della citata legge n. 53 del 2021:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili). - (omissis).
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli
obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per
l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali,
della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle
specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, quali capannoni
industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri
scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le
disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche'
tenendo in considerazione la dislocazione della domanda,
gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo
della rete stessa. A tal fine sono osservati, in
particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina e' volta a definire criteri per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva
almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle
fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre
criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome
e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di
sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di
localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a
quelli definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee e' effettuato da ciascuna regione o
provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al
numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e'
prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici
e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano
rispettati i principi della minimizzazione degli impatti
sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo
restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della
sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di
tale obiettivo;
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella G.U.R.I. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato).- 1. In
relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti
atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli
obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di
competenza legislativa o amministrativa delle regioni e
delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli
enti interessati assegnando un termine per provvedere e,
ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso
di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure
europee di infrazione.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28
del 2011, e' riportato nelle note all'art. 19.
- Il titolo V, Parte Quarta, del citato decreto
legislativo 43 aprile 2006, n. 152, reca: "Norme
transitorie e finali".