ART. 20 
 
(Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
          l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione  ecologica
di concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi  e
criteri omogenei per l'individuazione delle superfici  e  delle  aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata  come
necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con  i  decreti
di cui al presente comma si provvede a: 
    a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle  aree  idonee
all'installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel
PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare  il  relativo  impatto
ambientale e la massima porzione di  suolo  occupabile  dai  suddetti
impianti per unita' di superficie, nonche'  dagli  impianti  a  fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati  e  le
superfici tecnicamente disponibili; 
    b)  indicare  le  modalita'  per  individuare   superfici,   aree
industriali dismesse e altre aree  compromesse,  aree  abbandonate  e
marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. 
  2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  sviluppo
delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma
1, stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra
Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
corretto  adempimento  degli  impegni  assunti  e  criteri   per   il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome,
da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo
restando che il trasferimento statistico  non  puo'  pregiudicare  il
conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma
che effettua il trasferimento. 
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della  legge
22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le
aree idonee, i decreti  di  cui  al  comma  1,  tengono  conto  delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  delle
aree agricole e forestali,  della  qualita'  dell'aria  e  dei  corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneita' di
aree non utilizzabili per  altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le  caratteristiche  e
le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture  di
rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione  la
dislocazione della domanda,  gli  eventuali  vincoli  di  rete  e  il
potenziale di sviluppo della rete stessa. 
  4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
dei medesimi decreti,  le  Regioni  individuano  con  legge  le  aree
idonee, anche con il supporto della piattaforma di  cui  all'articolo
21. Nel caso di mancata  adozione  della  legge  di  cui  al  periodo
precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri  e
agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma  1,  si  applica
l'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234.  Le  Province
autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione
delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione. 
  5. In sede di individuazione delle superfici e  delle  aree  idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al
raggiungimento di tale obiettivo. 
  6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,  non  possono
essere  disposte  moratorie  ovvero  sospensioni  dei   termini   dei
procedimenti di autorizzazione. 
  7. Le aree non incluse  tra  le  aree  idonee  non  possono  essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione  di
energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee. 
  8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base  dei
criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui  al  comma  1,
sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del  presente
articolo: 
    a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte  e
in cui vengono realizzati interventi di modifica non  sostanziale  ai
sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo  3
marzo 2011 n. 28; 
    b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi  del
Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate  o  in
condizioni di degrado ambientale. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo  n.  281
          del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettere  a)
          e b) della citata legge n. 53 del 2021: 
              «Art. 5 (Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001, sulla  promozione  dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili). - (omissis). 
                a)  prevedere,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, su  proposta  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
          il turismo,  al  fine  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi  indicati  nel  Piano  nazionale  integrato   per
          l'energia  e  il  clima   (PNIEC),   una   disciplina   per
          l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e  non
          idonee per l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili
          nel  rispetto  delle  esigenze  di  tutela  del  patrimonio
          culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali,
          della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche'  delle
          specifiche  competenze  dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  e  per  il  turismo,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, privilegiando  l'utilizzo
          di  superfici  di  strutture  edificate,  quali   capannoni
          industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per  altri
          scopi,  compatibilmente  con  le   caratteristiche   e   le
          disponibilita'    delle    risorse    rinnovabili,    delle
          infrastrutture di rete e della domanda  elettrica,  nonche'
          tenendo in considerazione la  dislocazione  della  domanda,
          gli eventuali vincoli di rete e il potenziale  di  sviluppo
          della  rete  stessa.  A  tal  fine   sono   osservati,   in
          particolare, i seguenti indirizzi: 
                1) la disciplina e'  volta  a  definire  criteri  per
          l'individuazione  di  aree  idonee   all'installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva
          almeno pari a quella individuata come necessaria dal  PNIEC
          per il raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina  reca  inoltre
          criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome
          e  prevede  misure  di  salvaguardia  delle  iniziative  di
          sviluppo in corso che risultino coerenti con i  criteri  di
          localizzazione  degli  impianti  preesistenti,  rispetto  a
          quelli definiti dalla presente lettera; 
                  2) il  processo  programmatorio  di  individuazione
          delle aree idonee  e'  effettuato  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al
          numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione,  e'
          prevista l'applicazione dell'articolo  41  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234; 
                b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici
          e delle aree idonee e non  idonee  per  l'installazione  di
          impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a),  siano
          rispettati i principi della  minimizzazione  degli  impatti
          sull'ambiente,  sul  territorio  e  sul  paesaggio,   fermo
          restando il vincolo del raggiungimento degli  obiettivi  di
          decarbonizzazione   al   2030   e   tenendo   conto   della
          sostenibilita' dei costi  correlati  al  raggiungimento  di
          tale obiettivo; 
              (omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  41  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella G.U.R.I. 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 41  (Poteri  sostitutivi  dello  Stato).-  1.  In
          relazione a quanto  disposto  dagli  articoli  117,  quinto
          comma, e 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  fermo
          restando quanto previsto dal decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281, i  provvedimenti  di  attuazione  degli  atti
          dell'Unione europea possono  essere  adottati  dallo  Stato
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle  province  autonome  al   fine   di   porre   rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          relativa  normativa  di  attuazione,  a   decorrere   dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
          di attuazione di ciascuna regione e provincia  autonoma.  I
          provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione  della
          natura sostitutiva del potere esercitato  e  del  carattere
          cedevole delle disposizioni in essi contenute.  I  predetti
          atti normativi sono sottoposti al  preventivo  esame  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  37,  qualora  gli
          obblighi    di    adeguamento    ai    vincoli    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie  di
          competenza legislativa o  amministrativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o il Ministro per gli affari europei  informa  gli
          enti interessati assegnando un termine  per  provvedere  e,
          ove necessario, chiede  che  la  questione  sia  sottoposta
          all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano per concordare le iniziative da assumere.  In  caso
          di mancato tempestivo adeguamento  da  parte  dei  suddetti
          enti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei propone  al  Consiglio  dei
          Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e 120, secondo comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo e  delle  altre  disposizioni
          vigenti in materia. 
              2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
              2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
          facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6  dell'articolo
          10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
          applicano anche nei casi in cui  sono  in  corso  procedure
          europee di infrazione.". 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto  legislativo  n.  28
          del 2011, e' riportato nelle note all'art. 19. 
              -  Il  titolo  V,  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo  43  aprile  2006,   n.   152,   reca:   "Norme
          transitorie e finali".