ART. 21
(Piattaforma digitale per le Aree idonee)
1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle
Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e
nelle attivita' di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del
Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le
modalita' di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata
presso il GSE con la finalita' di includere tutte le informazioni e
gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per
connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e
qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture
gia' realizzate e presenti nonche' in relazione a quelle autorizzate
e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma
include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono
trattati per le finalita' istituzionali connesse e strumentali al
servizio reso alle Regioni e Province autonome.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.