ART. 21 (Piattaforma digitale per le Aree idonee) 1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attivita' di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le modalita' di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalita' di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture gia' realizzate e presenti nonche' in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalita' istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.