ART. 21 
 
              (Piattaforma digitale per le Aree idonee) 
 
1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle
Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee  e
nelle attivita' di monitoraggio ad esso  connesse,  con  decreto  del
Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le
modalita' di funzionamento di  una  piattaforma  digitale  realizzata
presso il GSE con la finalita' di includere tutte le  informazioni  e
gli  strumenti  necessari  alla  Regioni  e  Province  autonome   per
connettere  ed  elaborare  i  dati   per   la   caratterizzazione   e
qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture
gia' realizzate e presenti nonche' in relazione a quelle  autorizzate
e  in  corso  di  autorizzazione,  la  stima  del  potenziale  e   la
classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma
include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48.  I  dati  sono
trattati per le finalita' istituzionali  connesse  e  strumentali  al
servizio reso alle Regioni e Province autonome. 
 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo  n.  281
          del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.